Cassazione Penale, Ordinanza n. 19237/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello che aveva deciso sulla domanda di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p., deducendo un unico vizio motivazionale: lamentava la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine ai comportamenti concreti ritenuti integranti colpa grave e, quindi, ostativi al riconoscimento dell'indennizzo. In memoria sosteneva inoltre la mancata notifica dell'avviso di udienza. La Corte ha però rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine di quindici giorni decorrente dalla notifica dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, ritenendo che il termine per impugnare l'ordinanza che decide sulla riparazione per ingiusta detenzione decorra dalla notifica del provvedimento conclusivo e che, nel caso concreto, l'impugnazione fosse stata depositata oltre il termine di legge. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina la domanda di riparazione per ingiusta detenzione; il procedimento resta soggetto alle norme del codice di rito penale.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità nelle ipotesi previste.
base per la declaratoria di inammissibilità senza formalità e per le conseguenze accessorie previste.
art. 585, co. 1, lett. a), c.p.p.
stabilisce il termine di quindici giorni per il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza.
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, co. 62
ha introdotto l'art. 610, co. 5-bis, c.p.p., applicabile dal 3 agosto 2018.
Massime di principio
- Nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, l'impugnazione dell'ordinanza che decide sulla domanda soggiace alle regole del codice di procedura penale, compreso il termine per ricorrere per cassazione.
- Il termine di quindici giorni per il ricorso per cassazione decorre dalla notificazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento, non da un diverso momento.
- La proposizione del ricorso oltre il termine di legge comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, dichiarabile senza formalità quando la tardività risulti dagli atti.
- La deduzione di vizi motivazionali è priva di rilievo quando il ricorso sia preliminarmente tardivo e quindi inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento alla Cassa delle ammende.
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