Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 19237/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello che aveva deciso sulla domanda di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p., deducendo un unico vizio motivazionale: lamentava la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine ai comportamenti concreti ritenuti integranti colpa grave e, quindi, ostativi al riconoscimento dell'indennizzo. In memoria sosteneva inoltre la mancata notifica dell'avviso di udienza. La Corte ha però rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine di quindici giorni decorrente dalla notifica dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, ritenendo che il termine per impugnare l'ordinanza che decide sulla riparazione per ingiusta detenzione decorra dalla notifica del provvedimento conclusivo e che, nel caso concreto, l'impugnazione fosse stata depositata oltre il termine di legge. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, l'impugnazione dell'ordinanza che decide sulla domanda soggiace alle regole del codice di procedura penale, compreso il termine per ricorrere per cassazione.
  • Il termine di quindici giorni per il ricorso per cassazione decorre dalla notificazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento, non da un diverso momento.
  • La proposizione del ricorso oltre il termine di legge comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, dichiarabile senza formalità quando la tardività risulti dagli atti.
  • La deduzione di vizi motivazionali è priva di rilievo quando il ricorso sia preliminarmente tardivo e quindi inammissibile.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.