Sentenza del 05/04/2018 n. 2162 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Intimazione di pagamento - Impugnabilità - Limiti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato ritenuto non accoglibile nella parte in cui mirava a contestare gli atti prodromici. In base all'art. 19 del d.lgs. 546/1992, l'intimazione di pagamento può essere impugnata soltanto per vizi propri. Gli atti precedenti, non tempestivamente contestati, sono divenuti definitivi e non possono essere rimessi in discussione attraverso l'impugnazione dell'atto successivo, anche qualora si sostenga che siano affetti da nullità.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un'intimazione di pagamento, contestando vizi riferibili agli atti prodromici della riscossione, anziché limitarsi ai vizi propri dell'intimazione. La questione riguardava quindi i limiti dell'impugnazione dell'atto consequenziale e la possibilità di far valere, in tale sede, eventuali nullità degli atti precedenti.
Norme richiamate
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
L'intimazione di pagamento è impugnabile nei limiti dei vizi propri dell'atto.
L'impugnazione di un atto della riscossione deve riguardare i suoi vizi specifici. Gli atti prodromici già conosciuti o notificati e non impugnati nei termini diventano definitivi e, di regola, non possono essere contestati indirettamente mediante l'impugnazione dell'atto consequenziale.
Massime di principio
- Quando si riceve un'intimazione di pagamento, occorre distinguere tra vizi propri dell'intimazione e contestazioni riferite agli atti precedenti, come cartelle o avvisi.
- I vizi propri dell'intimazione possono essere fatti valere direttamente; le contestazioni sugli atti prodromici devono invece essere proposte tempestivamente contro quegli stessi atti.
- L'impugnazione di un atto successivo non consente normalmente di riaprire termini già scaduti per contestare atti precedenti divenuti definitivi.
- Prima di ricorrere è necessario verificare la regolare notifica degli atti prodromici e la tempestività dell'impugnazione, poiché la mancata conoscenza legale dell'atto può incidere sulla decorrenza dei termini e sulla possibilità di contestarlo.
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