Sentenza n. 3825/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2070/2025 del 07/05/2025, r.g. 198/2025, del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre alle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato l'amministrazione all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, mediante emissione di buoni elettronici del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici indicati, oltre agli interessi dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione, nonché al pagamento delle spese di lite con distrazione. Hanno chiesto anche gli interessi sulle spese legali dalla proposizione del ricorso per ottemperanza e, quanto al bonus, interessi e rivalutazione monetaria. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile e rituale il ricorso, rilevando che il giudicato dell'autorità giudiziaria ordinaria era comprovato dall'attestazione della cancelleria, che il titolo era stato notificato all'amministrazione e che erano decorsi inutilmente i 120 giorni previsti per l'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha riconosciuto, sulle spese legali oggetto del giudicato, gli interessi legali maturati dalla proposizione del ricorso di ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., escludendo però gli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. Quanto al bonus Carta docente, ha escluso ulteriori interessi perché già compresi nel titolo esecutivo e ha negato la rivalutazione monetaria, non essendo prevista dal titolo e non essendo stata provata l'esistenza di un danno ulteriore rispetto agli interessi legali. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato un Commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza. Il compenso del Commissario, liquidato in 500 euro, e le spese del giudizio, liquidate in 700 euro oltre accessori e distratte in favore del difensore antistatario, sono stati posti a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario
Consente il ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato dell'autorità giudiziaria ordinaria.
art. 87, comma 3, c.p.a.
dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso
Il TAR ha verificato il rispetto del termine dimezzato per il deposito del ricorso nel rito camerale di ottemperanza.
art. 114, comma 2, c.p.a.
È richiamato ai fini della regolarità del ricorso di ottemperanza e della documentazione del giudicato azionato.
art. 115, comma 2, c.p.a.
le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva
La copia attestata conforme della sentenza può valere quale titolo esecutivo.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
l'azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione [...] non può essere iniziata se non dopo l'infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni
L'azione esecutiva contro la pubblica amministrazione è stata ritenuta procedibile dopo la notifica del titolo e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni.
art. 2697 c.c.
onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto nascente dal titolo esecutivo/giudicato
Grava sull'amministrazione resistente l'onere di provare l'avvenuta esecuzione o altro fatto estintivo dell'obbligazione risultante dal giudicato.
art. 112, comma 3, c.p.a.
Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza
Consente di chiedere nel giudizio di ottemperanza interessi e rivalutazione maturati dopo il giudicato, ma la rivalutazione richiede la prova di un danno ulteriore rispetto agli interessi legali.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
nomina [...] quale Commissario ad acta
Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare preventivamente un Commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inadempimento dell'amministrazione.
art. 91 c.p.c.
Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell'amministrazione soccombente.
DPCM 28 novembre 2016
Il giudicato da eseguire rinvia a tale disciplina per le modalità e condizioni di utilizzo dei buoni elettronici della Carta docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato dell'autorità giudiziaria ordinaria, quando l'amministrazione non abbia dimostrato di averne dato esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza grava sull'amministrazione debitrice l'onere di provare l'avvenuto adempimento o altro fatto estintivo dell'obbligazione risultante dal titolo giudiziale.
- L'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile, quando si agisca per somme di denaro, solo dopo la notificazione del titolo esecutivo e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dalla legge.
- Nel giudizio di ottemperanza possono essere richiesti gli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato, ma non possono essere riconosciute somme già comprese nel titolo esecutivo né può essere duplicato il medesimo accessorio.
- La rivalutazione monetaria può essere riconosciuta nel giudizio di ottemperanza solo se, oltre agli interessi legali, sia provato un ulteriore danno; in mancanza di tale prova, essa deve essere negata.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, con facoltà di delega, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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