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Sentenza

Sentenza n. 3396/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento della Questura della Provincia di -OMISSIS- prot. -OMISSIS- datato 16.05.2023, notificato il 12/06/2023 di rigetto del rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale a quello impugnato, anche di esecuzione

Giustizia amministrativa202301395

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, richiesto ai sensi dell'art. 103 d.l. n. 34/2020 per emersione dal lavoro irregolare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura relativo all'istanza di emersione dal lavoro irregolare, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione. In particolare, ha sostenuto che l'amministrazione avrebbe erroneamente escluso l'effettività del rapporto di lavoro quale collaboratore familiare alle dipendenze di un cittadino rumeno. È stata inoltre contestata, in termini generici, la circostanza che i controlli sul luogo di lavoro fossero stati svolti dalla Polizia Locale. L'amministrazione aveva motivato il diniego rilevando che quattro verifiche, effettuate in giornate e orari diversi compatibili con l'attività dichiarata, non avevano consentito di reperire il lavoratore; nell'unico controllo in cui era presente il datore di lavoro, quest'ultimo non aveva prodotto documentazione attestante l'assunzione. Il provvedimento aveva inoltre evidenziato l'assenza di fonti reddituali lecite idonee a supportare la richiesta del titolo di soggiorno.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo infondate, e trattando congiuntamente, le censure relative alla violazione di legge, alla carenza di istruttoria e al difetto di motivazione. Il giudice ha ritenuto adeguatamente istruita la decisione, poiché l'amministrazione aveva effettuato quattro controlli in giorni e orari differenti, senza reperire il lavoratore e senza ricevere giustificazioni per l'assenza. Ha inoltre valorizzato il fatto che il datore di lavoro, pur essendo presente in occasione di uno dei controlli, non avesse fornito documentazione comprovante l'assunzione. Il pagamento dei contributi per alcune mensilità è stato considerato compatibile con una costituzione solo formale del rapporto e, in assenza di ulteriori elementi concreti forniti dal lavoratore o dal datore, non sufficiente a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa. La censura sui controlli della Polizia Locale è stata respinta perché generica, non riferita alla violazione di una specifica norma e comunque non supportata da elementi idonei a escludere che a tale organo potessero essere demandate verifiche strumentali alla valutazione dei presupposti del permesso di soggiorno. Il TAR ha richiamato, solo ad abundantiam, anche la successiva disoccupazione del ricorrente, il rigetto della domanda di protezione internazionale e l'espulsione divenuta definitiva sul piano giurisdizionale. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 103 d.l. n. 34/2020

    La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare e del rilascio del permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente.

  • art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286/1998

    È la fattispecie penale per la quale il lavoratore e il datore di lavoro sono stati deferiti all'autorità giudiziaria; il testo non esplicita ulteriori effetti normativi della disposizione sulla decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno richiesto nell'ambito di una procedura di emersione dal lavoro irregolare, la mera costituzione formale del rapporto e il pagamento dei contributi per alcune mensilità non dimostrano, da soli, l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa quando controlli ripetuti, svolti in giorni e orari compatibili con l'attività dichiarata, non consentano di reperire il lavoratore e non siano fornite giustificazioni o altri elementi concreti.
  • L'amministrazione può ritenere non effettivo il rapporto di lavoro dichiarato nell'ambito della procedura di emersione quando abbia svolto verifiche reiterate e coerenti e il datore e il lavoratore non abbiano fornito elementi idonei a superare gli esiti dei controlli; in tale situazione non sussistono, per ciò solo, carenza di istruttoria o difetto di motivazione.
  • La contestazione dell'utilizzo della Polizia Locale per verifiche funzionali alla valutazione dei presupposti del permesso di soggiorno è inidonea a invalidare il provvedimento se formulata genericamente, senza indicare la specifica norma violata e senza dimostrare l'inidoneità dell'organo allo svolgimento degli accertamenti.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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