Cassazione Civile, Sentenza n. 11910/2020 del 19/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società creditrice, munita di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bari nel 2012, pignorava presso terzi i crediti che la propria debitrice vantava nei confronti di un Comune, per Euro 97.653,68. Il Comune rendeva dichiarazione ampiamente positiva, precisando che, per effetto di un precedente pignoramento, la disponibilità residua era di Euro 87.141,25. Il 14 ottobre 2013 il giudice dell’esecuzione assegnava alla creditrice Euro 98.653,00; l’ordinanza veniva notificata al Comune il 24 ottobre 2013 e non era opposta. Il 28 marzo 2014 lo stesso giudice emanava un’ordinanza qualificata come correzione di errore materiale, aggiungendo che il pagamento sarebbe avvenuto soltanto alla maturazione del quarto SAL della società debitrice. La creditrice proponeva opposizione agli atti esecutivi contro il Comune, chiedendo la revoca dell’ordinanza per mancanza dei presupposti della correzione, violazione del contraddittorio e difetto dei poteri del giudice che l’aveva pronunciata. Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 1594/2017 del 1° giugno 2017, rigettava l’opposizione. In Cassazione la società formulava otto motivi: (1) omessa valutazione delle doglianze concernenti la costituzione e la competenza funzionale del giudice che aveva corretto il provvedimento, nonché di documenti del fascicolo esecutivo; (2) violazione dell’art. 158 c.p.c. per mancato rilievo d’ufficio del vizio di costituzione del giudice; (3) violazione degli artt. 617 e 618 c.p.c. per avere il giudice trattato direttamente il merito dell’opposizione senza seguire la distinzione tra fase sommaria e fase di merito; (4) violazione degli artt. 487, 287 e 288 c.p.c. in relazione alla revocabilità dell’assegnazione non ancora attuata; (5) erronea qualificazione dell’ordinanza del 28 marzo 2014 come mera correzione di errore materiale; (6) violazione degli artt. 543, 552 e 553 c.p.c. quanto ai presupposti per l’assegnazione di crediti futuri; (7) omessa considerazione della revoca dell’ordinanza correttiva da parte di successivi provvedimenti del giudice dell’esecuzione; (8) violazione del contraddittorio nell’adozione della correzione. In memoria la ricorrente eccepiva inoltre il giudicato esterno sulla base di due pronunce.
La decisione
La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di giudicato esterno: la sentenza d’appello invocata non era ancora passata in giudicato alla data rilevante, mentre la produzione della precedente sentenza del Tribunale era tardiva, trattandosi di pronuncia anteriore a quella impugnata e non prodotta nei gradi precedenti. Ha accolto il terzo motivo: nell’opposizione agli atti esecutivi il giudice dell’esecuzione deve svolgere la fase sommaria e fissare il termine per l’eventuale instaurazione della successiva fase di merito; non può sovrapporre le due fasi e pronunciare direttamente la decisione di merito senza seguire le forme del giudizio a cognizione piena. Tale anomalia determina la nullità del procedimento e della sentenza. Ha accolto anche il quinto motivo, rilevando che l’ordinanza del 28 marzo 2014 non si limitava a correggere un errore materiale: trasformava l’assegnazione immediata e incondizionata in un’assegnazione futura, eventuale e condizionata alla maturazione del quarto SAL. Una modifica sostanziale non poteva essere adottata con il procedimento di correzione degli artt. 287 e 288 c.p.c.; inoltre, non risultava disposta la preventiva comparizione delle parti. L’ottavo motivo è rimasto assorbito. La Corte non ha esaminato nel merito gli altri motivi, assorbiti o comunque non necessari dopo l’accoglimento delle censure decisive. Ha cassato la sentenza del Tribunale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’opposizione e annullando l’ordinanza di correzione. Ha condannato il Comune alle spese: Euro 10.200,00 per il primo grado ed Euro 13.100,00 per il giudizio di cassazione, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori e contributo per spese generali.
Norme richiamate
art. 618 c.p.c.
Egli avrebbe dovuto limitarsi a trattare la fase preliminare sommaria del procedimento, ai sensi dell’art. 618 c.p.c., emettendo, anche di ufficio, gli eventuali provvedimenti indilazionabili e comunque fissando il termine per la instaurazione della fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione.
Nell’opposizione esecutiva il giudice dell’esecuzione deve limitarsi alla fase sommaria, adottare gli eventuali provvedimenti indilazionabili e fissare il termine per l’inizio della fase di merito a cognizione piena.
art. 617 c.p.c.
Sebbene risulti che la parte opponente abbia proceduto regolarmente alla instaurazione della fase sommaria del suddetto procedimento, con ricorso al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 2, quest’ultimo non ha proceduto nelle forme previste dalla legge, finendo per sovrapporre, arbitrariamente e del tutto illegittimamente, le due indicate fasi del giudizio di opposizione (e cioè la prima inderogabile fase sommaria che si deve svolgere davanti allo stesso giudice dell’esecuzione e la successiva eventuale fase di merito a cognizione piena, che si svolge, solo a seguito di iniziativa di una delle parti, davanti al giudice competente per materia e/o territorio).
L’opposizione agli atti esecutivi si introduce con la fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione; l’eventuale successiva fase di merito a cognizione piena si svolge, su iniziativa di una parte, davanti al giudice competente e non può essere arbitrariamente sovrapposta alla prima.
artt. 287 e 288 c.p.c.
Anche il quinto motivo è fondato, in quanto il provvedimento adottato era di sostanziale modifica della già emessa ordinanza di assegnazione e non di semplice correzione di errore materiale, perchè sostituiva ad una assegnazione immediata e incondizionata una assegnazione eventuale, futura e condizionata: pertanto, non avrebbe potuto legittimamente essere adottato con il procedimento ex artt. 287 e 288 c.p.c., che non risulta peraltro neppure essere stato ritualmente attivato ed applicato, in quanto non risulta che il giudice abbia disposto la preventiva comparizione delle parti ex art. 288 c.p.c., in ciò violando anche il contraddittorio sul punto, come specificamente qui lamentato con l’ottavo motivo, che rimane assorbito dall’accoglimento del quinto.
Il procedimento di correzione è utilizzabile per errori materiali, non per modificare in modo sostanziale il contenuto decisorio dell’ordinanza, ad esempio trasformando un’assegnazione immediata e incondizionata in una futura e condizionata. La procedura richiede inoltre la preventiva comparizione delle parti.
art. 372 c.p.c.
Contrariamente a quanto afferma la ricorrente in memoria, infatti, non si tratta di documento venuto in essere successivamente all’instaurazione del presente giudizio, nè di giudicato esterno formatosi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, solo nel qual caso la produzione documentale non troverebbe ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 c.p.c.
Il divieto di produzione documentale in Cassazione impedisce di produrre un documento relativo a un giudicato esterno formatosi prima della sentenza impugnata e non prodotto nei gradi di merito; l’ostacolo non opera per documenti formatisi successivamente nei casi indicati dalla Corte.
art. 384 c.p.c.
In accoglimento del terzo e del quinto motivo, assorbito l’ottavo, la sentenza impugnata deve essere cassata; non essendo necessari altri accertamenti in fatto questa Corte, avvalendosi dei poteri di cui all’art. 384 c.p.c., comma 3, può decidere questa causa nel merito, accogliendo l’opposizione ed annullando il provvedimento di “correzione” impugnato.
Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel procedimento di opposizione agli atti esecutivi, il giudice dell’esecuzione tratta la fase sommaria e fissa il termine per l’instaurazione dell’eventuale fase di merito a cognizione piena; non può decidere direttamente il merito sovrapponendo le due fasi. La violazione di tale scansione, accompagnata dalla mancata osservanza delle forme del giudizio contenzioso, determina la nullità del procedimento e della sentenza.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali non può essere impiegato per alterare il contenuto decisorio di un provvedimento: trasformare un’assegnazione immediata e incondizionata in un’assegnazione futura, eventuale e subordinata a una condizione costituisce modifica sostanziale, non correzione materiale.
- Nel procedimento di correzione disciplinato dall’art. 288 c.p.c. deve essere disposta la preventiva comparizione delle parti; la sua omissione viola il contraddittorio.
Come è indicizzato
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