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Sentenza

Sentenza n. 795/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1235/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 24.09.2024.

Giustizia amministrativa202501912

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1235/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata il 24 settembre 2024. La sentenza era divenuta definitiva, come attestato dalla cancelleria il 5 maggio 2025, ed era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, l'amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale non si sono costituiti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo accertata la perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto a una sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza del giudice ordinario, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inadempienza e su istanza della ricorrente, quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale o un funzionario delegato, con facoltà di subdelega a un dirigente o funzionario esperto. Le spese hanno seguito la soccombenza: il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro, oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre misure sostitutive in caso di ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'amministrazione, il beneficiario può agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo, purché siano rispettati gli adempimenti necessari per rendere esigibile l'obbligo di esecuzione, incluso il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge ove applicabile.
  • Accertata l'inadempienza dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione delle statuizioni contenute nel giudicato entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza dell'interessato in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, anche individuando un dirigente o funzionario delegato e consentendo la subdelega nei limiti stabiliti dal provvedimento.
  • La soccombenza dell'amministrazione nel giudizio di ottemperanza comporta la condanna alle spese processuali e alla restituzione del contributo unificato, secondo quanto disposto dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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