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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18232/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (aggiudicatario)

La controversia

La controversia nasce da un conflitto sorto dopo l'aggiudicazione di un capannone industriale in una procedura esecutiva immobiliare. La ricorrente sosteneva che, dopo l'immissione nel possesso del bene aggiudicato e la voltura del contratto di energia elettrica, il legale rappresentante della società aggiudicataria avesse staccato un cavo che collegava al contatore anche il capannone di proprietà della ricorrente. Secondo l'attrice tale condotta integrava un illecito penale riconducibile all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e determinava danni risarcibili. In primo grado la domanda era stata accolta solo per il danno non patrimoniale; in appello, però, la decisione veniva riformata integralmente con rigetto della pretesa risarcitoria. Con il ricorso per cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 392 c.p., assumendo che il contatore fosse di sua proprietà e che il mutamento di destinazione del servizio elettrico avesse confermato la sussistenza del reato; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia che il contatore intestato alla ricorrente serviva in comune entrambi i capannoni in un piazzale indiviso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove sulla proprietà e destinazione del contatore, quindi era estraneo al vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c.; inoltre non censurava una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata anche sull'art. 2044 c.c. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il fatto del contatore comune era stato già esaminato dalla Corte d'appello, che aveva comunque escluso l'illiceità della condotta, qualificandola come esercizio di un diritto contrattuale o comunque come legittima difesa, richiamando il principio qui iure suo utitur neminem laedit. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 392 c.p.

    È richiamato come norma penale invocata dalla ricorrente per qualificare la condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte non entra nel merito della sussistenza del reato perché il motivo è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può essere usato per contestare la ricostruzione della fattispecie concreta o la valutazione delle risultanze di causa.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il fatto risulta comunque esaminato dal giudice di merito.

  • art. 2044 c.c.

    La Corte richiama l'esimente della legittima difesa come autonoma ratio decidendi posta dalla sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro cui è commisurato l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile quando, sotto la formale deduzione dell'erronea applicazione della norma, mira in realtà a contestare la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito e la valutazione delle prove.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il fatto storico asseritamente omesso è stato comunque preso in considerazione nella motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando la decisione impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a reggere il dispositivo, il ricorso che non aggredisca tutte le rationes è inammissibile per difetto di interesse.
  • La condotta di chi si limita a esercitare un proprio diritto contrattuale, ovvero a impedire che il proprio acquisto si traduca in un indebito vantaggio altrui, non è illecita se il giudice di merito la ricostruisce come esercizio del diritto o come condotta scriminata.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura del compendio istruttorio, salvo i limiti del vizio motivazionale tipizzato dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità civile della PARicorso per cassazione
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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