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Sentenza

Sentenza n. 1711/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600242

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 72/2025 del Tribunale di Sciacca

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 72/2025, con il quale il Tribunale di Sciacca aveva ingiunto al Comune di Montevago il pagamento di euro 11.547,21, degli interessi richiesti entro i limiti di legge e delle spese della procedura monitoria. Il decreto, non opposto, era divenuto definitivo, era stato dichiarato esecutivo, munito di formula esecutiva e notificato al Comune. Persistendo l'inadempimento dell'amministrazione, la ricorrente ha domandato l'adozione delle misure necessarie alla piena esecuzione del titolo, nonché la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia. Il Comune, benché intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. anche per i decreti ingiuntivi non opposti, poiché questi definiscono la controversia al pari di una sentenza passata in giudicato. Ha precisato che, ai fini dell'ottemperanza, è necessario che il decreto ingiuntivo sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; requisito presente nel caso concreto, essendo il decreto divenuto definitivamente esecutivo, munito di formula esecutiva e notificato al Comune secondo l'art. 14 d.l. n. 669/1996. Ha quindi ordinato al Comune di dare esecuzione al decreto, ove non vi avesse già provveduto, entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Castelvetrano, autorizzandolo a delegare altro funzionario, con un ulteriore termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte ricorrente e con spese a carico del Comune di Montevago. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 900,00, oltre spese generali, accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo definitivo.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione dei decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione.

  • artt. 633 ss. c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo non opposto può costituire titolo suscettibile di esecuzione anche mediante giudizio di ottemperanza, purché siano presenti i requisiti di esecutività.

  • art. 647 c.p.c.

    La dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo non opposto costituisce condizione essenziale per proporre l'ottemperanza.

  • art. 656 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo non opposto acquista stabilità assimilabile al giudicato, restando impugnabile nei limitati casi della revocazione o dell'opposizione di terzo.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il titolo esecutivo nei confronti dell'amministrazione deve essere notificato nel rispetto della disciplina speciale prevista dalla norma.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l'esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto, o confermato in sede di opposizione, poiché tale decreto definisce la controversia con efficacia assimilabile a quella del giudicato.
  • La proposizione del giudizio di ottemperanza per un decreto ingiuntivo non opposto presuppone che il decreto sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; la definitività del decreto e la sua notificazione secondo la disciplina applicabile completano i requisiti per l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.
  • Accertata l'inottemperanza dell'amministrazione a un titolo esecutivo giudiziale, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine e disporre preventivamente l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Le spese dell'intervento del commissario ad acta conseguente all'inottemperanza devono essere poste a carico dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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