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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03675/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Due soggetti avevano stipulato con una banca un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria. Essi hanno poi promosso due giudizi: nel primo hanno chiesto dichiararsi la nullità del contratto, sostenendo che una parte della somma erogata fosse stata in realtà destinata a estinguere passività pregresse verso la stessa banca, in contrasto con la finalità indicata nel contratto; nel secondo hanno proposto opposizione a precetto, contestando il credito azionato dalla banca. Il tribunale ha rigettato entrambe le domande; in appello, la Corte territoriale ha confermato il rigetto della nullità del mutuo, qualificandolo come mutuo fondiario e non come mutuo di scopo, ma ha ridotto la somma portata dal precetto detraendo sia rate già pagate sia un importo risultante da un precedente giudicato sul saldo di conto corrente. In cassazione i mutuatari hanno dedotto, da un lato, errori di calcolo e violazione di legge per non avere ulteriormente sottratto un asserito scoperto di conto corrente dichiarato inesistente in altro giudizio; dall’altro, violazione delle norme sul mutuo e sulla simulazione, sostenendo che il contratto fosse in realtà un mutuo di scopo o comunque un negozio simulato. La banca ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, lamentando ultrapetizione e carenza di prova in relazione alle detrazioni operate dalla Corte d’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, perché le censure miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e del contenuto del contratto, e perché alcune allegazioni erano state introdotte per la prima volta in sede di legittimità. Ha invece accolto parzialmente il ricorso incidentale della banca: ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla prova dei pagamenti delle rate, ma ha accolto la censura di ultrapetizione relativa alla detrazione di € 11.292,41, poiché la domanda di quantificazione del dare-avere del conto corrente non era stata riproposta in appello e quindi la Corte territoriale non poteva pronunciarsi su quel punto. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio nei limiti indicati e, decidendo nel merito, è stata confermata la riduzione del precetto soltanto per € 6.124,87, escludendo l’ulteriore detrazione di € 11.292,41. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti principali, con compensazione parziale in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • art. 1325 c.c.

    richiamato per sostenere la nullità del contratto per difetto di elementi essenziali, ma la censura è stata ritenuta infondata/inammissibile

  • art. 1418 c.c.

    invocato per la nullità del mutuo; la Corte ha escluso la nullità del contratto così come qualificato dal giudice di merito

  • art. 644 c.p.

    richiamato dai ricorrenti principali, ma senza incidenza decisiva sull'esito, trattandosi di censure di merito

  • L. 108/1996

    richiamata dai ricorrenti principali in collegamento alla dedotta usura/invalidità, ma la doglianza è stata giudicata inammissibile

  • art. 121 TUB

    richiamato dai ricorrenti principali, senza accoglimento della censura

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    la formula dell'"omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione" è stata considerata non più vigente nella formulazione evocata dai ricorrenti

  • art. 1414 c.c.

    invocato per sostenere la simulazione del contratto, ma la deduzione è stata reputata inammissibile perché nuova e incompatibile con la ricostruzione dei fatti

  • art. 1813 c.c.

    richiamato per la qualificazione del mutuo; la Corte ha ribadito che la qualificazione del negozio spetta al giudice di merito nei limiti del sindacato di legittimità

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla banca per denunciare ultrapetizione; la Corte ha accolto la censura limitatamente alla pronuncia sul conto corrente non devoluta in appello

  • art. 115 c.p.c.

    invocato nel ricorso incidentale in relazione alla valutazione delle prove sui pagamenti delle rate, ma la censura è stata dichiarata inammissibile come di merito

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato per affermare che la domanda non riproposta in appello resta estranea al thema decidendum

  • art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002

    richiamato nel dispositivo per gli effetti in tema di contributo unificato

Massime di principio

  • In cassazione non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirino soltanto a ottenere una diversa ricostruzione del fatto o una nuova valutazione delle prove.
  • La deduzione di fatti nuovi o di nuove questioni in sede di legittimità è inammissibile se il fatto non risulta tempestivamente allegato nei gradi di merito.
  • La qualificazione del contratto e l'interpretazione del testo negoziale appartengono al giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo la violazione dei canoni legali di ermeneutica o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • La simulazione di un contratto non può essere utilmente prospettata per la prima volta in cassazione ed è incompatibile con una ricostruzione fattuale già fondata su una diversa dinamica negoziale allegata dalla stessa parte.
  • Nel processo d'appello il thema decidendum è delimitato dai motivi specificamente riproposti: ciò che non è devoluto al giudice di secondo grado resta estraneo alla decisione.
  • La pronuncia ultra petita ricorre quando il giudice attribuisce o sottrae utilità su una domanda o questione non più compresa nell'oggetto del giudizio di appello.
  • Se un capo di domanda non viene riproposto ex art. 342 c.p.c., il giudice d'appello non può pronunciarsi su di esso né procedere a corrispondenti quantificazioni del dare-avere.
  • La Corte di cassazione può cassare senza rinvio e decidere nel merito quando la statuizione ecceda i limiti della domanda e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàSimulazioneGiudicatoOnere della prova

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