Cassazione Penale, Sentenza n. 46/2023 del 03/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi dell'oltraggio (omessa argomentazione sul luogo, sulla presenza di piu' persone e sulla capacita' offensiva della frase pronunciata) e, in secondo luogo, richiesta di applicazione ex art. 131-bis cod. pen. alla luce della sentenza n. 156/2020 della Corte costituzionale e del decorso del tempo
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sul piano fattuale: la frase offensiva "ma tu vedi sti sbirri trimoni" fu pronunciata dal ricorrente in direzione di due agenti della Polizia di Stato all'interno dello stadio comunale di Bitonto, durante una partita, in presenza di numerose persone e in correlazione all'attivita' d'ufficio svolta dagli agenti dopo aver sottoposto il Colasuonno a controllo. Pertanto sono sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'oltraggio. Il motivo relativo all'art. 131-bis e all'applicazione della sentenza costituzionale e' stato ritenuto inammissibile per tardivita': il ricorrente avrebbe dovuto sollevare in precedenza la questione in appello; inoltre al momento dei fatti l'oltraggio era punito senza minimo edittale e con massimo non eccedente la soglia che, secondo la Corte Costituzionale, avrebbe ampliato l'applicabilita' di art. 131-bis. La Cassazione ha disposto le statuizioni previste dall'art. 616, comma 1, c.p.p., ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a titolo di contribuzione alle spese
Norme richiamate
art. 341-bis, comma 1, cod. pen.
art. 341-bis, comma 1, cod. pen.
La pronuncia conferma che l'oltraggio richiede espressioni con valenza denigratoria dirette a pubblici ufficiali nello svolgimento dell'attivita' d'ufficio e nei confronti di piu' persone o in luogo pubblico, cosi' da ledere onore e prestigio
art. 131-bis, cod. pen.
La Corte evidenzia che la causa di non punibilita' puo' essere chiesta solo se prospettata nei termini processuali appropriati; inoltre la pronuncia ricorda i criteri di applicabilita' tracciati dalla Corte costituzionale (sent. 156/2020) e che mutamenti legislativi successivi (dl. n. 53/2019) possono escluderne l'applicazione
decreto-legge n. 53 del 2019
Il d.l. 53/2019 ha modificato il quadro edittale dell'oltraggio, escludendo successivamente l'applicazione dell'art. 131-bis per talune fattispecie; la Cassazione osserva che al momento dei fatti la configurazione edittale avrebbe reso possibile chiedere la causa di non punibilita', ma la questione doveva essere sollevata in sede di merito
sentenza Corte costituzionale n. 156 del 2020
sentenza n. 156 del 2020 della Corte costituzionale
La sentenza costituzionale ha delimitato l'ambito di applicazione dell'art. 131-bis ai reati privi di minimo edittale ma puniti con massimo oltre i cinque anni; la Cassazione chiarisce che quella decisione non riguardava l'ipotesi di oltraggio qui contestata
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la Corte dispone le consequenziali statuizioni processuali in caso di inammissibilita' del ricorso
d.lgs. n. 159 del 2011
Richiamato nell'epigrafe (capo a) come riferimento normativo per le altre imputazioni originarie; non incide tuttavia sulla decisione relativa all'oltraggio
Massime di principio
- Per configurare l'oltraggio a pubblico ufficiale e' necessario dimostrare che le espressioni erano obiettivamente denigratorie e rivolte a soggetti nell'esercizio di funzioni d'ufficio, oltre che percepibili da piu' persone o in luogo aperto al pubblico
- Il giudizio sulla offensivita' di un'espressione dialettale o colloquiale (es. "trimoni") e' valorizzato dal contesto: luogo (stadio), evento (manifestazione sportiva), presenza di pubblico e correlazione temporale con un'attivita' d'ufficio rafforzano la qualificazione del fatto
- Le questioni di diritto che incidono su cause di non punibilita' (art. 131-bis) devono essere sollevate tempestivamente in sede di merito (difesa/appello); sollevarle per la prima volta in Cassazione e' spesso inammissibile
- Le modifiche legislative intercorrenti possono influire sull'applicabilita' di istituti favorevoli, ma non consentono di prescindere dal rispetto delle regole processuali di tempestiva deduzione in grado di merito
- Se si contesta la motivazione di merito in ordine agli elementi costitutivi del reato, e' necessario indicare puntualmente le prove mancanti o la contraddittorieta' della valutazione probatoria; rimandi generici sono destinati a essere dichiarati manifestamente infondati
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