Sentenza del 26/01/2015 n. 279 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Deposito nuovi documenti in appello - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la produzione in appello dei documenti relativi alla notificazione degli atti presupposti fosse tardiva e inammissibile, trattandosi di documenti nuovi depositati oltre le preclusioni del primo grado. La questione riguardava anche il divieto di nuove eccezioni in appello previsto dall'art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e i limiti alla produzione documentale previsti dall'art. 58 dello stesso decreto e dall'art. 345 c.p.c.
La decisione
La produzione del concessionario è stata ritenuta ammissibile. I documenti depositati in appello dimostravano la notificazione degli atti presupposti al preavviso di fermo e costituivano mere difese, non nuove eccezioni in senso stretto né prove nuove costituende. Inoltre, trattandosi di documenti già formati, e non di prove da formare nel processo come una perizia, non operava il divieto previsto dall'art. 345 c.p.c. L'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 consente infatti la produzione di documenti in appello, anche in considerazione della natura prevalentemente documentale del processo tributario. La contestazione del contribuente è stata quindi respinta.
Norme richiamate
Art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Il divieto riguarda le nuove eccezioni in senso stretto formulate per la prima volta in appello, ma non impedisce lo svolgimento di mere difese fondate su fatti già rilevanti per la controversia.
Art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992
Consente la produzione di nuovi documenti in appello. La disposizione opera come disciplina speciale rispetto ai limiti dell'art. 345 c.p.c., coerentemente con la natura documentale del processo tributario.
Art. 345 c.p.c.
Il divieto di nuove prove in appello non è stato ritenuto ostativo alla produzione di documenti già formati, soprattutto quando essi servono a sostenere una mera difesa e non introducono una nuova domanda o una nuova eccezione.
Art. 156 c.p.c.
Richiamato tra i riferimenti normativi, riguarda la validità degli atti processuali e il principio secondo cui le nullità non possono essere dichiarate se l'atto ha raggiunto il proprio scopo.
Art. 12 della L. n. 289 del 2002
Richiamato tra i riferimenti normativi, senza che dal testo emerga una specifica interpretazione applicata nella decisione.
Massime di principio
- Nel processo tributario la produzione in appello di documenti già formati può essere ammessa, anche se non depositati in primo grado, purché non introduca una domanda nuova o un'eccezione in senso stretto.
- La documentazione che dimostra la notificazione di atti presupposti può costituire una mera difesa dell'ente o del concessionario, soprattutto quando la parte non si è costituita in primo grado.
- Il divieto di nuove eccezioni in appello non coincide con il divieto assoluto di produrre nuovi documenti: occorre distinguere tra eccezioni nuove e documenti utilizzati per provare o contestare fatti già oggetto del giudizio.
- La produzione di documenti già esistenti è diversa dall'introduzione di prove costituende, come una perizia o una testimonianza; per queste ultime i limiti dell'appello possono operare in modo più rigoroso.
- Quando viene contestata la validità di un atto della riscossione per mancata notifica degli atti presupposti, il concessionario può normalmente produrre in appello le relate, gli avvisi di ricevimento o altra documentazione comprovante le notifiche, salvo il rispetto del contraddittorio e degli altri requisiti processuali.
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