Sentenza del 30/03/2018 n. 2110 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef Redditometro - Capacità reddituale - Architetto - Possesso di un'imbarcazione a motore - Disinvestimenti patrimoniali - Mancanza di prova - Legittimità dell'avviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento sintetico effettuato mediante redditometro, fondato principalmente sul possesso di un'imbarcazione a motore e sulla conseguente presunta capacità reddituale. Ha sostenuto, in particolare, l'assenza di adeguata prova della maggiore disponibilità economica e la rilevanza di disinvestimenti patrimoniali che avrebbero potuto spiegare le spese sostenute.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima. Il possesso di un'imbarcazione a motore costituisce un indice presuntivo di capacità contributiva e può giustificare l'accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 600/1973, salvo che il contribuente fornisca una prova contraria concreta e documentata. Nel caso esaminato, la prova dei disinvestimenti patrimoniali e dell'origine delle somme non è stata ritenuta sufficiente a superare la presunzione, con conseguente conferma dell'avviso di accertamento.
Norme richiamate
La norma consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi e circostanze di fatto indicativi di una capacità contributiva superiore a quella dichiarata. Il possesso di beni di rilevante valore, come un'imbarcazione a motore, può costituire presunzione di maggiore capacità reddituale, superabile soltanto con prova contraria specifica e documentata.
Massime di principio
- Il possesso di un bene di lusso o di elevato valore può essere utilizzato dall'Amministrazione finanziaria come indice presuntivo di una capacità reddituale non coerente con il reddito dichiarato.
- La presunzione derivante dal redditometro non è assoluta: il contribuente può superarla dimostrando in modo concreto l'origine delle somme utilizzate e la loro effettiva disponibilità, ad esempio mediante documentazione bancaria, atti di vendita, eredità, finanziamenti o disinvestimenti.
- La semplice affermazione di aver finanziato le spese con disinvestimenti patrimoniali, senza prova puntuale della data, dell'importo, della provenienza e del collegamento con le spese contestate, normalmente non è sufficiente.
- In situazioni analoghe è importante conservare e produrre una ricostruzione finanziaria documentata, coerente nel tempo e idonea a dimostrare che il bene o le spese non sono stati sostenuti con redditi occultati.
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