Sentenza del 30/03/2018 n. 602 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Prestazione di servizi nell'ambito di un'attività professionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata esclusa. Il ricorso dell'Amministrazione finanziaria è stato respinto, riconoscendo che il semplice ricorso a prestazioni di servizi, in luogo dell'acquisto della minimale attrezzatura necessaria, non determina una diversa qualificazione fiscale dell'attività né, da solo, la sussistenza di un'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento a IRAP di un professionista che, invece di acquistare e utilizzare direttamente la dotazione strumentale minima necessaria per l'esercizio dell'attività, ricorreva a prestazioni di servizi esterni. Si discuteva se tale modalità organizzativa integrasse un'autonoma organizzazione e giustificasse quindi l'imposizione, oppure se dovesse essere equiparata al possesso di beni strumentali minimi, quando i servizi utilizzati rappresentano soltanto un quid minus rispetto alle attrezzature normalmente necessarie.
Norme richiamate
IRAP e presupposto dell'autonoma organizzazione
L'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi
L'imposta presuppone un'autonoma organizzazione effettiva, eccedente la dotazione minima normalmente necessaria per lo svolgimento dell'attività professionale. Il mero ricorso a servizi esterni sostitutivi di beni strumentali minimi non è sufficiente, di per sé, a integrare tale requisito.
Massime di principio
- Per valutare l'assoggettamento a IRAP di un professionista occorre verificare in concreto se l'organizzazione utilizzata ecceda la dotazione minima indispensabile per l'attività.
- L'utilizzo di servizi esterni non comporta automaticamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione: deve essere accertato se tali servizi rappresentino un supporto minimale oppure un apparato organizzativo autonomo e significativo.
- Non può essere trattato diversamente, senza una ragione sostanziale, il professionista che utilizza la minima attrezzatura direttamente e quello che ottiene lo stesso risultato tramite prestazioni di servizi equivalenti.
- La valutazione deve concentrarsi sulla sostanza economica dell'organizzazione e sul suo grado di autonomia, non soltanto sulla forma con cui il professionista acquisisce beni o servizi.
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