Sentenza del 30/03/2018 n. 388 - Comm. Trib. Prov. Genova
Processo Tributario - Fallimento - legittimazione processuale - art. 43 L.F.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'impugnazione autonoma proposta dal fallito è stata ritenuta preclusa, poiché non ricorreva il requisito dell'assoluta inerzia degli organi fallimentari. Anche un'attività preparatoria o valutativa della curatela, pur senza la proposizione effettiva del ricorso, è sufficiente a escludere la legittimazione processuale autonoma del fallito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimazione processuale del fallito a impugnare autonomamente un atto impositivo, alla luce dell'art. 43 della legge fallimentare. Tale legittimazione è ammessa solo quando gli organi della procedura fallimentare siano rimasti completamente inerti. Nel caso esaminato, la curatela aveva svolto un'attività concreta, consistente nella valutazione dell'opportunità di proporre impugnazione con il supporto di un esperto tributarista nominato dal Curatore previa autorizzazione del Giudice Delegato. Questa attività escludeva l'assoluta inerzia della curatela.
Norme richiamate
Art. 43 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
Il fallito conserva la capacità processuale relativamente ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento quando si tratta di far valere diritti dagli stessi derivanti.
La norma attribuisce al curatore la legittimazione processuale nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento. Il fallito può agire autonomamente soltanto in via eccezionale, quando la curatela sia rimasta assolutamente inerte.
Cassazione, sentenza n. 5671/2006
La legittimazione autonoma del fallito all'impugnazione di atti impositivi presuppone l'assoluta inerzia degli organi fallimentari. Non è sufficiente la mancata proposizione del ricorso: qualunque attività effettiva della curatela diretta a valutare l'opportunità dell'impugnazione esclude tale inerzia.
Massime di principio
- In caso di fallimento, la legittimazione a impugnare gli atti impositivi relativi al patrimonio fallimentare spetta normalmente al curatore.
- Il fallito può agire autonomamente solo se dimostra una completa e assoluta inerzia della curatela e degli altri organi della procedura.
- La valutazione dell'opportunità di ricorrere, anche se affidata a un professionista e non seguita dalla presentazione del ricorso, costituisce attività della curatela e impedisce al fallito di agire in proprio.
- Prima di proporre un ricorso autonomo, il fallito deve verificare se la curatela abbia svolto qualsiasi attività concreta sull'atto impositivo; in presenza di tale attività, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione.
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