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Sentenza

Sentenza del 30/03/2018 n. 604 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Trust ed imposizione ipotecaria e catastale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale in relazione al trasferimento di beni immobili in favore di un trust. La questione riguarda la natura dell'atto e l'eventuale applicabilità del richiamo all'imposta sulle successioni e donazioni: secondo la tesi accolta, tale richiamo non opera automaticamente e il trasferimento al trust, in assenza di un effettivo arricchimento dei beneficiari, non realizza ancora il presupposto per un'imposizione proporzionale.

La decisione

La pretesa impositiva proporzionale è stata ritenuta non corretta. Le imposte ipotecaria e catastale devono essere applicate in misura fissa nei confronti del trust, poiché il trasferimento dei beni al trustee ha funzione strumentale e non determina, di per sé, un definitivo arricchimento dei beneficiari. L'eventuale imposizione proporzionale collegata all'imposta sulle successioni e donazioni può rilevare, in linea generale, al momento dell'effettivo trasferimento finale dei beni ai beneficiari, quando si realizza l'incremento patrimoniale.

Norme richiamate

  • Imposta sulle successioni e donazioni

    Il richiamo all'imposta sulle successioni e donazioni non comporta automaticamente l'applicazione di imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale al momento dell'istituzione o del conferimento dei beni nel trust, se non vi è ancora un trasferimento definitivo della ricchezza ai beneficiari.

  • Imposte ipotecaria e catastale

    Per il trasferimento strumentale di beni immobili al trustee, privo di effetti immediatamente traslativi in favore dei beneficiari, le imposte devono essere applicate in misura fissa.

Massime di principio

  • Nel trust occorre distinguere il trasferimento dei beni al trustee, normalmente strumentale e temporaneo, dal successivo trasferimento ai beneficiari, che può realizzare l'effettivo arricchimento.
  • La mera intestazione dei beni al trustee non implica necessariamente l'applicazione di imposte proporzionali, se il trustee non acquisisce il beneficio economico finale.
  • Per valutare il regime fiscale rileva il momento in cui si verifica l'effettivo incremento patrimoniale dei beneficiari, non necessariamente quello iniziale di costituzione o dotazione del trust.
  • L'applicazione delle imposte in misura fissa non è automatica in ogni trust: devono essere esaminati l'atto, la struttura del trust, i poteri del trustee e gli effetti economici effettivi dell'operazione.

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