Sentenza del 30/03/2018 n. 2101 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Catasto - Revisione di classamento - Sopralluogo e contraddittorio - Necessità - Ipotesi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto l’illegittimità della revisione del classamento perché eseguita senza sopralluogo presso l’immobile e senza un preventivo contraddittorio. La censura si fondava sull’idea che l’Ufficio dovesse verificare concretamente le caratteristiche specifiche dell’unità immobiliare prima di modificare la rendita e la categoria catastale.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che la revisione prevista dall’art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004 è basata sui parametri e sulle condizioni della microzona, non sulle caratteristiche specifiche del singolo immobile. Di conseguenza, in tale procedimento l’Ufficio non è tenuto necessariamente a effettuare un sopralluogo né ad avviare preventivamente il contraddittorio. Questi adempimenti possono invece essere necessari quando il classamento d’ufficio dipende da variazioni o caratteristiche proprie dello specifico immobile.
Norme richiamate
Legge n. 311/2004, art. 1, comma 335
Revisione del classamento catastale nelle microzone comunali caratterizzate da una significativa variazione del rapporto tra valori di mercato e valori catastali.
La norma consente la revisione del classamento sulla base di parametri riferiti alla microzona, senza richiedere necessariamente un accertamento individuale delle caratteristiche dell’immobile, un sopralluogo o un contraddittorio preventivo.
Massime di principio
- Quando la revisione catastale è effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004 e si fonda su condizioni generali della microzona, l’assenza di sopralluogo non rende di per sé illegittimo il provvedimento.
- Il contraddittorio preventivo e il sopralluogo assumono maggiore rilevanza quando la variazione del classamento è motivata da caratteristiche, modifiche o trasformazioni specifiche del singolo immobile.
- Per contestare efficacemente una revisione di classamento occorre verificare soprattutto la corretta individuazione della microzona, la sussistenza dei presupposti normativi, la motivazione dell’atto e la coerenza dell’incremento rispetto ai dati catastali e ai valori di mercato.
- La semplice mancata ispezione dell’immobile non è sufficiente, da sola, a ottenere l’annullamento di una revisione fondata su parametri territoriali o di microzona.
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