Cassazione Civile, Ordinanza n. 29131/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento per maggior reddito relativo all'anno d'imposta 2004, emesso dall'Agenzia delle Entrate sulla base degli studi di settore e con riferimento a IRES, IVA e IRAP. In primo grado la CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso, riducendo del 35% il reddito accertato; in appello la CTR aveva rigettato il gravame della contribuente. In Cassazione la società denunciava, con un unico motivo formalmente prospettato come violazione e falsa applicazione di norme di diritto, che l'ufficio e poi i giudici di merito non avessero considerato la concreta realtà aziendale, la collocazione dell'impresa in una zona economicamente depressa della Calabria e le difficoltà di riscossione dei pagamenti. La censura, tuttavia, mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e del merito, già esaminate nei gradi precedenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché diretto a sollecitare un nuovo esame del merito e delle prove, non consentito in sede di legittimità. Ha rilevato che la CTR aveva dato conto dell'applicazione della disciplina degli studi di settore, della mancata partecipazione della contribuente al contraddittorio endoprocedimentale pur formalmente invitata, e del fatto che già in primo grado le difese sulla localizzazione dell'azienda e sui ritardi dei pagamenti erano state in parte accolte con una riduzione del 35% del reddito accertato. Ha inoltre osservato che l'appello della società si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni senza specifiche critiche alla motivazione della sentenza di primo grado. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore importo per il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale base dell'accertamento del maggior reddito
artt. 62-bis e 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331
richiamati come disposizioni applicate per l'accertamento mediante studi di settore
artt. 11 e 12 d.l. 2 marzo 1989, n. 69, conv. in L. 27 aprile 1989, n. 154
indicati come disciplina del metodo di determinazione dei maggiori ricavi o compensi tramite studi di settore
art. 10, comma 3, L. 8 maggio 1998, n. 146
richiamato per il contraddittorio preventivo con il contribuente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio/ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile una censura che, sotto l'apparente veste di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o del merito della controversia.
- L'accertamento fondato sugli studi di settore si basa su una presunzione legale di maggiore redditività o di maggior volume d'affari, idonea a sorreggere l'atto impositivo salvo prova contraria del contribuente.
- Il contribuente può contrastare l'accertamento da studi di settore fornendo idonea documentazione e allegando specifiche circostanze concrete idonee a giustificare lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito presunto.
- In sede di impugnazione, l'appellante deve formulare critiche specifiche alla motivazione della decisione di primo grado; la mera riproposizione delle difese già svolte non consente di censurare validamente la sentenza impugnata.
- Il contraddittorio preventivo previsto in materia di studi di settore assume rilievo centrale nel procedimento di accertamento, e la mancata partecipazione del contribuente all'invito dell'ufficio può incidere sulla successiva valutazione della sua difesa.
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