Ordinanza n. 121/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 15/1/2026 del Comune di Siracusa, di demolizione delle opere abusive e difformi sul lastrico solare di proprietà della ricorrente, sito in -OMISSIS-; - del Decreto di sospensione lavori n. -OMISSIS- del 26/1/2026 dell’Ufficio del Genio Civile di Siracusa in ordine alle medesime opere; - di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, tra cui il verbale di accertamento di violazione urbanistica e la relazione di sopralluogo, entrambi del 3/11/2026, del Servizio di Vigilanza Urbanistica del Settore Edilizia Privata del Comune di Siracusa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere abusive e difformi realizzate sul lastrico solare e decreto del Genio Civile di sospensione dei lavori, con gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l’ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Siracusa con riferimento a opere abusive e difformi realizzate sul lastrico solare di sua proprietà, nonché il decreto dell’Ufficio del Genio Civile di Siracusa di sospensione dei lavori relativi alle medesime opere. Sono stati inoltre impugnati il verbale di accertamento della violazione urbanistica e la relazione di sopralluogo. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso; dal ragionamento cautelare emerge la contestazione della legittimità degli atti repressivi edilizi e della sospensione dei lavori, in relazione all’entità e alla tipologia delle opere e alla loro difformità rispetto alla tavola allegata alla concessione edilizia del 2023.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris sulla base del sommario esame proprio della fase cautelare. In particolare, il Collegio ha valorizzato la documentazione fotografica prodotta dal Comune e le difformità risultanti dal confronto tra le opere realizzate e la tavola allegata alla concessione edilizia del 2023. Non sono stati ritenuti sussistenti, pertanto, i presupposti per sospendere l’efficacia dell’ordinanza di demolizione, del decreto di sospensione dei lavori e degli atti connessi. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia. La decisione è limitata alla fase cautelare e non definisce il merito del ricorso.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il TAR ha escluso il fumus boni iuris e ha respinto l’istanza di sospensione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento delle generalità della ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia di un provvedimento repressivo edilizio richiede la sussistenza del fumus boni iuris; tale requisito può essere escluso sulla base della documentazione fotografica e del confronto tra le opere realizzate e il titolo edilizio.
- Quando, al sommario esame cautelare, emergono difformità tra le opere eseguite e gli elaborati allegati al titolo edilizio, il giudice può negare la tutela cautelare senza anticipare la decisione sul merito dell’impugnazione.
- La peculiarità della controversia può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.
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