Sentenza del 08/10/2018 n. 6976 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Iva - Fatture soggettivamente inesistenti - Assenza contratto di servizi - Attività svolta presso i locali del contribuente - Detrazione indebita - Legittimità dell'avviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’avviso di accertamento è stato ritenuto legittimo. Le circostanze accertate sono state considerate sufficienti a sostenere la contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti e, conseguentemente, a negare la detrazione dell’IVA indicata nelle fatture.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Amministrazione ha contestato la detrazione dell’IVA indicata in fatture emesse da una società ritenuta meramente fittizia, nell’ambito di operazioni soggettivamente inesistenti. Gli elementi valorizzati sono stati l’assenza di un contratto relativo ai servizi, lo svolgimento dell’attività presso i locali della contribuente e il rinvenimento, nei computer utilizzati dall’amministrazione, di corrispondenza elettronica riconducibile ai rapporti tra le società. Tali circostanze sono state considerate presunzioni idonee a dimostrare che la contribuente si avvalesse di un’azienda priva di effettiva autonomia, cui sarebbe stata formalmente subappaltata l’attività per consentire l’indebita detrazione dell’IVA.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
La norma disciplina il contenuto e la motivazione dell’avviso di accertamento. Nel caso esaminato, l’avviso è stato considerato adeguatamente fondato sugli elementi presuntivi raccolti dall’Amministrazione.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56
La disposizione riguarda la motivazione degli atti relativi all’IVA. È stata richiamata a sostegno della validità formale e sostanziale dell’accertamento.
Massime di principio
- La detrazione dell’IVA può essere negata quando le fatture documentano prestazioni realmente eseguite, ma formalmente imputate a un soggetto diverso da quello che le ha effettivamente rese, configurando operazioni soggettivamente inesistenti.
- L’assenza di un contratto scritto non dimostra da sola l’inesistenza dell’operazione, ma, insieme ad altri elementi, può costituire una presunzione grave, precisa e concordante.
- Lo svolgimento dei servizi nei locali e con le strutture del committente può essere valorizzato per verificare l’effettiva autonomia e operatività del fornitore indicato in fattura.
- La corrispondenza elettronica e i dati rinvenuti nei computer aziendali possono essere utilizzati come elementi probatori per ricostruire i rapporti effettivi tra le parti.
- Quando l’Amministrazione fornisce elementi oggettivi idonei a far ritenere che il fornitore sia una società fittizia o interposta, spetta al contribuente dimostrare la concreta esistenza del rapporto, la regolarità delle prestazioni e la propria estraneità alla frode.
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