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Sentenza

Sentenza n. 4128/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso sul territorio nazionale rilasciato in favore del ricorrente in data 03/05/2023 e del diniego dell'autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Napoli in data 08/10/2025 e notificato in pari data.

Giustizia amministrativa202505893

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro e diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia con nulla osta e visto per lavoro stagionale, deduceva che il datore di lavoro si era reso indisponibile all'assunzione e che l'amministrazione aveva convocato le parti solo successivamente. Contestava la revoca del nulla osta, sostenendo che la mancata presentazione del datore di lavoro, l'omessa produzione della documentazione alloggiativa e dell'asseverazione relativa al contratto collettivo e alla capacità economica fossero adempimenti imputabili esclusivamente al datore di lavoro e non potessero ricadere sul lavoratore incolpevole. Deduceva inoltre carenza di istruttoria e motivazione, ritardo procedimentale, erronea valutazione della dichiarazione datoriale di rinuncia, violazione della circolare ministeriale n. 3836 del 2007 e disparità di trattamento rispetto a prassi adottate da altre Prefetture. Insisteva per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la revoca del nulla osta ai sensi dell'art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, poiché il datore di lavoro non si era presentato per formalizzare il contratto di soggiorno e non aveva trasmesso la documentazione prescritta, inclusa l'asseverazione relativa all'osservanza del contratto collettivo e alla congruità delle richieste rispetto alla capacità economica. Anche se alcuni adempimenti gravavano principalmente sul datore di lavoro, il contratto di soggiorno non era mai stato perfezionato e mancavano ab origine requisiti essenziali della procedura. Ha escluso il diritto al permesso per attesa occupazione perché l'art. 22, comma 11, TUI presuppone un rapporto di lavoro già instaurato e successivamente cessato, mentre nel caso concreto il rapporto non era mai sorto; inoltre, l'art. 24 TUI esclude tale permesso per il lavoro stagionale. La sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro non equivale né alla perdita di un posto già esistente né a una causa di forza maggiore idonea a derogare alla disciplina. La circolare del 2007 non può derogare alla legge primaria ed è comunque anteriore alle innovazioni del d.l. n. 73/2022. Il ritardo dell'amministrazione, pur censurabile sul piano dell'efficienza, non ha creato i presupposti legali per il permesso e non ha inciso sulla legittimità della revoca. È stata esclusa la disparità di trattamento, non potendo prassi amministrative difformi imporre la reiterazione di eventuali illegittimità. Le censure sull'idoneità alloggiativa sono state ritenute irrilevanti, essendo sufficiente la legittimità di uno dei motivi autonomi posti a fondamento dell'atto plurimotivato. Spese compensate; ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, convertito dalla l. n. 122/2022

    consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso

    Il successivo accertamento negativo degli elementi ostativi o la mancata verifica dei requisiti essenziali consente e impone la revoca del nulla osta e del visto di ingresso; il perfezionamento del contratto di soggiorno e la trasmissione della documentazione prescritta costituiscono elementi essenziali della procedura.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998

    in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

    Il permesso per attesa occupazione presuppone la perdita di un posto di lavoro nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato già instaurato e successivamente cessato; non si applica quando il rapporto non è mai sorto.

  • art. 24, comma 1, d.lgs. n. 286/1998

    Esclude il rilascio del permesso per attesa occupazione con riferimento ai permessi per lavoro stagionale.

  • circolare ministeriale n. 3836 del 20 agosto 2007

    Non può derogare alla disciplina legislativa primaria e, comunque, non è decisiva dopo le innovazioni introdotte dal d.l. n. 73/2022.

  • art. 130 d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per la riduzione del cinquanta per cento della liquidazione spettante al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Il nulla osta all'ingresso per lavoro può essere revocato quando, nella fase successiva al suo rilascio, non venga perfezionato il contratto di soggiorno e non venga trasmessa la documentazione essenziale prescritta, anche se alcuni adempimenti gravano principalmente sul datore di lavoro, perché tali omissioni impediscono la verifica dei requisiti essenziali della procedura.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato già instaurato e successivamente cessato; non è rilasciabile quando l'assunzione non sia mai avvenuta, anche se la mancata instaurazione non dipende dalla volontà del lavoratore.
  • Per i titolari di un nulla osta o di un permesso per lavoro stagionale, il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione è espressamente escluso dall'art. 24 TUI.
  • Una circolare amministrativa non può derogare alla disciplina legislativa primaria; prassi difformi eventualmente adottate da altre amministrazioni non fondano un diritto alla reiterazione di trattamenti illegittimi o non vincolanti.
  • Il ritardo dell'amministrazione nell'esaminare la pratica non determina l'illegittimità della revoca né crea i presupposti per il rilascio del permesso per attesa occupazione quando manchino comunque un rapporto di lavoro previamente instaurato e gli altri requisiti legislativi.
  • In presenza di un provvedimento fondato su più motivi autonomi, la legittimità di uno solo di essi è sufficiente a sorreggere l'atto e rende irrilevanti le censure rivolte agli ulteriori motivi.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTermini del procedimentoPrincipio di legalità e tipicità

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