Tribunale, Ordinanza T-282/21
Order of the General Court (Ninth Chamber) of 7 April 2022. — SS and ST v European Border and Coast Guard Agency. — Actions for failure to act – Right to asylum – Invitation to act – Position taken by Frontex – Inadmissibility. — Case T-282/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso con cui due ricorrenti chiedevano di accertare la carenza di Frontex per non aver sospeso o cessato le attività nell’Egeo. La Corte ha ritenuto che la lettera di risposta di Frontex del 23 marzo 2021 integrasse una presa di posizione sufficiente ai sensi dell’articolo 265 TFUE. Le doglianze sulla qualità o sulla legittimità di tale risposta avrebbero potuto semmai essere dedotte con un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE. Quanto alle spese, ciascuna parte è stata lasciata a sopportare le proprie per ragioni di equità.
Azione per carenza contro Frontex: la Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso perché Frontex aveva già definito la propria posizione sulla diffida ad agire relativa alla sospensione/cessazione delle attività nell’Egeo.
La questione giuridica
Se la risposta di Frontex del 23 marzo 2021 alla lettera di invito ad agire del 15 febbraio 2021 costituisse una "presa di posizione" ai sensi dell’articolo 265 TFUE, tale da escludere l’ammissibilità di un’azione per carenza; e, in subordine, se le doglianze dei ricorrenti sulla insufficiente motivazione o sulla mancata adozione della misura richiesta potessero essere fatte valere come azione di annullamento.
Principio di diritto
Un’azione per carenza ai sensi dell’articolo 265 TFUE è irricevibile quando l’istituzione o agenzia, dopo essere stata formalmente invitata ad agire, abbia definito la propria posizione prima del ricorso, anche negando la misura richiesta: la mancata adesione alla diffida non integra carenza ma, se del caso, un atto impugnabile con ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE. Nel caso di specie, la lettera di Frontex del 23 marzo 2021, che spiegava in modo chiaro e dettagliato perché non riteneva soddisfatte le condizioni per sospendere o terminare le attività nell’Egeo ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 4, del regolamento 2019/1896, ha quindi escluso la carenza e comportato il rigetto del ricorso come irricevibile.
Norme richiamate
- Articolo 265 TFUE
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (UE) 2019/1896
- Articolo 46, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1896
- Articolo 46, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1896
- Articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 38, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
Azione per carenza contro Frontex relativa alle attività nell’Egeo
La pronuncia riguarda un ricorso per carenza proposto dinanzi al Tribunale dell’Unione europea da due persone fisiche contro Frontex. I ricorrenti sostenevano che l’Agenzia avesse omesso di adottare una decisione di sospensione o cessazione delle proprie attività nella regione del Mar Egeo ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1896.
Fatti e procedimento
Il 15 febbraio 2021 due organizzazioni non governative, Front-Lex e Legal Centre Lesvos, avevano inviato al direttore esecutivo di Frontex una lettera di invito ad agire ai sensi dell’articolo 265 TFUE, chiedendo la sospensione o cessazione delle attività di Frontex nell’Egeo. Il 23 marzo 2021 il direttore esecutivo aveva risposto affermando che le attività si erano svolte nel pieno rispetto del quadro giuridico applicabile e dei doveri in materia di diritti fondamentali.
I ricorrenti hanno quindi proposto azione sostenendo che Frontex avesse illegittimamente omesso di adottare la misura richiesta, oppure di fornire adeguata motivazione della mancata adozione, e chiedendo anche l’annullamento della mancata risposta alla loro richiesta preliminare. Frontex ha sollevato eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
Questione giuridica
La questione centrale era se, ai fini dell’articolo 265 TFUE, la lettera del 23 marzo 2021 costituisse una "definizione di posizione" idonea a far cessare la carenza. In caso affermativo, il ricorso per carenza doveva essere dichiarato irricevibile. Rimaneva inoltre da chiarire se le censure dei ricorrenti sulla motivazione della risposta potessero essere esaminate nell’ambito di una diversa azione, in particolare un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 265 TFUE, che disciplina l’azione per carenza;
- l’articolo 263 TFUE, quale possibile rimedio contro un atto che esprima un rifiuto motivato;
- l’articolo 46, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1896, relativo alla sospensione, cessazione o revoca del finanziamento delle attività di Frontex in presenza di violazioni gravi o persistenti;
- l’articolo 46, paragrafo 6, dello stesso regolamento, evocato dai ricorrenti;
- le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale sugli incidenti processuali, sulle spese e sulla riservatezza dei documenti.
Ragionamento del Tribunale sulla ricevibilità
Il Tribunale ricorda che l’azione per carenza è ammissibile solo se l’istituzione o agenzia chiamata ad agire non abbia definito la propria posizione entro il termine previsto dall’articolo 265 TFUE. Secondo la giurisprudenza richiamata, l’invito ad agire deve essere sufficientemente chiaro e preciso, ma la carenza cessa quando l’istituzione respinge la richiesta con una posizione espressa e motivata.
Applicando tali principi, il Tribunale osserva che la lettera del 23 marzo 2021 non era una mera comunicazione generica, bensì una risposta dettagliata. Frontex aveva spiegato che le condizioni di applicazione dell’articolo 46, paragrafo 4, non erano soddisfatte, aveva richiamato il carattere non sufficiente di incidenti isolati, aveva collocato la questione nel quadro della gestione integrata delle frontiere e aveva precisato che gli episodi indicati nella lettera del 15 febbraio 2021 erano già stati esaminati nel rapporto finale del gruppo di lavoro del consiglio di amministrazione sui diritti fondamentali e sugli aspetti operativi legali. Ne seguiva che Frontex aveva effettivamente definito la propria posizione.
Il Tribunale aggiunge che il fatto che la posizione di Frontex fosse contraria alla misura richiesta non incide sull’ammissibilità del ricorso per carenza: l’articolo 265 TFUE mira a sanzionare l’inerzia, non il rifiuto motivato. Le contestazioni dei ricorrenti sulla chiarezza, sul grado di dettaglio o sulla sufficienza della motivazione potevano, se del caso, essere proposte in un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE, purché ne ricorressero i presupposti di legittimazione e interesse ad agire.
Ulteriori incidenti processuali
Frontex aveva anche segnalato la divulgazione online di alcuni atti processuali. Il Tribunale ricorda il principio di tutela contro l’uso improprio dei documenti processuali e il regime di accesso al fascicolo, ma rileva che non vi era prova sufficiente per attribuire la pubblicazione ai ricorrenti o ai loro difensori. L’episodio non è stato quindi considerato ai fini delle spese.
Decisione e spese
Il Tribunale ha accolto l’eccezione di irricevibilità e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur essendo i ricorrenti soccombenti, ha deciso in via equitativa che ciascuna parte sopportasse le proprie spese, tenuto conto delle circostanze personali dei ricorrenti.
Principio affermato
La pronuncia conferma che, in presenza di una risposta motivata dell’istituzione o agenzia interpellata, non vi è carenza ai sensi dell’articolo 265 TFUE; la controversia si sposta eventualmente sul terreno dell’impugnazione dell’atto o della posizione espressa con ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 7 apr 2022Corte di giustizia, Sentenza C-116/20
- Sentenza · 7 apr 2022Corte di giustizia, Sentenza C-176/20
- Sentenza · 7 apr 2022Corte di giustizia, Sentenza C-228/20
- Sentenza · 7 apr 2022Corte di giustizia, Sentenza C-236/20
- Sentenza · 7 apr 2022Corte di giustizia, Sentenza C-447/20
- Sentenza · 7 apr 2022Corte di giustizia, Sentenza C-333/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →