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Sentenza

Sentenza del 15/11/2021 n. 34416 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione del silenzio-rifiuto sul rimborso differenziale di maggiore ICI versata per terreni acquisiti da ANAS (periodo 12.6.1996 - 31.12.2004). La ricorrente deduceva, tra l'altro, mancata notifica degli avvisi di liquidazione, applicabilità del termine di cui all'art. 21, comma 2 del D.Lgs. 546/1992 (termine esteso), travisamento dei fatti decisivi circa la causale del rimborso e la conoscenza del diniego, e violazione dell'art. 112 c.p.c. per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Si contestava inoltre l'arricchimento indebito del Comune.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Comune avesse emanato un provvedimento formale di pagamento parziale (mandato n. 8677 del 14/11/2005) che, avendo escluso espressamente una quota (Euro 819,46), equivalesse a un diniego espresso per la parte residua. Tale diniego doveva essere impugnato entro 60 giorni dalla conoscenza ai sensi del D.Lgs. n.546/1992 (art. 19, lett. g e art. 21, comma 1). Il ricorso avanti alla Commissione Provinciale fu invece depositato il 15/11/2010, oltre il termine di decadenza, rendendo inammissibile il ricorso originario; di conseguenza il giudizio di cassazione, che mirava a censurare tale inammissibilità, è stato respinto.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21

    art. 21, comma 1 e comma 2

    L'art. 21 comma 1 impone il termine decadenziale di 60 giorni per impugnare dinieghi espressi; la Corte ha ritenuto applicabile il comma 1 (non il comma 2) perché la decisione comunale aveva natura formale di rigetto parziale.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. g)

    art. 19, comma 1, lett. g)

    La lett. g) include tra gli atti impugnabili i provvedimenti che negano interamente o parzialmente il rimborso; perciò il mandato di pagamento parziale fu qualificato come atto impugnabile ai sensi di questa norma.

  • Regolamento ICI del Comune di Sondrio, art. 2

    Citato dalla ricorrente per questioni di decadenza/prescrizione locali; la Corte non ha fatto prevalere il termine regolamentare perché il termine decadenziale giurisdizionale è stato fatto decorrere dalla pronuncia formale del Comune.

  • Codice civile, art. 2946

    Richiamato in relazione ai termini prescrizionali decennali; la Corte ha osservato che la decisione impugnata non si basava sulla prescrizione del diritto al rimborso ma sul termine decadenziale di impugnazione.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Richiamato dalla ricorrente per asserita difformità tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura alla luce della decadenza processuale accertata.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    art. 360 c.p.c., comma 1 numeri 3,4,5

    Norma invocata per i motivi di cassazione (violazione di norme, omesso esame di fatti decisivi, e violazione del contraddittorio); la Corte ha dichiarato assorbite o non fondate tali censure perché il vizio decisivo era la tardività dell'impugnazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (mod. L. n. 228/2012)

    Norma richiamata nel dispositivo per profili di contributo unificato; non incideva sul merito della controversia.

  • D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis (conv. L. n. 176/2020)

    Riferimento procedurale relativo al trattamento del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale a causa della disciplina emergenziale.

Massime di principio

  • Un provvedimento amministrativo che accordi un rimborso parziale senza indicare carattere interlocutorio vale come diniego espresso per la parte residua e può essere impugnato entro 60 giorni (D.Lgs. 546/1992, art. 21, comma 1).
  • La tempestività del ricorso giurisdizionale si valuta rispetto alla conoscenza del provvedimento formale che decida la richiesta (anche se parzialmente); le successive note amministrative non interrompono automaticamente il termine decadenziale per l'impugnazione.
  • Non sempre la data di insorgenza del diritto al rimborso o la prescrizione del diritto civile incidono sulla decadenza processuale: occorre distinguere tra termini di prescrizione del credito e termini decadenziali per impugnare atti amministrativi.
  • Se si riceve un pagamento parziale o un mandato che esclude una quota, è prudente considerare ciò come provvedimento impugnabile e proporre il ricorso nei termini per evitare la perdita del diritto di azione.
  • Questioni qualificate come mancata notifica di avvisi o vizi formali possono essere rilevanti, ma non sopravanzano l'effetto giuridico di un atto formale di diniego parziale che fa decorrere il termine decadenziale; per contestare la decorrenza del termine è necessario dimostrare l'assenza di conoscenza effettiva del provvedimento impugnabile.

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