Sentenza del 15/11/2021 n. 34416 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del silenzio-rifiuto sul rimborso differenziale di maggiore ICI versata per terreni acquisiti da ANAS (periodo 12.6.1996 - 31.12.2004). La ricorrente deduceva, tra l'altro, mancata notifica degli avvisi di liquidazione, applicabilità del termine di cui all'art. 21, comma 2 del D.Lgs. 546/1992 (termine esteso), travisamento dei fatti decisivi circa la causale del rimborso e la conoscenza del diniego, e violazione dell'art. 112 c.p.c. per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Si contestava inoltre l'arricchimento indebito del Comune.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Comune avesse emanato un provvedimento formale di pagamento parziale (mandato n. 8677 del 14/11/2005) che, avendo escluso espressamente una quota (Euro 819,46), equivalesse a un diniego espresso per la parte residua. Tale diniego doveva essere impugnato entro 60 giorni dalla conoscenza ai sensi del D.Lgs. n.546/1992 (art. 19, lett. g e art. 21, comma 1). Il ricorso avanti alla Commissione Provinciale fu invece depositato il 15/11/2010, oltre il termine di decadenza, rendendo inammissibile il ricorso originario; di conseguenza il giudizio di cassazione, che mirava a censurare tale inammissibilità, è stato respinto.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
art. 21, comma 1 e comma 2
L'art. 21 comma 1 impone il termine decadenziale di 60 giorni per impugnare dinieghi espressi; la Corte ha ritenuto applicabile il comma 1 (non il comma 2) perché la decisione comunale aveva natura formale di rigetto parziale.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. g)
art. 19, comma 1, lett. g)
La lett. g) include tra gli atti impugnabili i provvedimenti che negano interamente o parzialmente il rimborso; perciò il mandato di pagamento parziale fu qualificato come atto impugnabile ai sensi di questa norma.
Regolamento ICI del Comune di Sondrio, art. 2
Citato dalla ricorrente per questioni di decadenza/prescrizione locali; la Corte non ha fatto prevalere il termine regolamentare perché il termine decadenziale giurisdizionale è stato fatto decorrere dalla pronuncia formale del Comune.
Codice civile, art. 2946
Richiamato in relazione ai termini prescrizionali decennali; la Corte ha osservato che la decisione impugnata non si basava sulla prescrizione del diritto al rimborso ma sul termine decadenziale di impugnazione.
Codice di procedura civile, art. 112
Richiamato dalla ricorrente per asserita difformità tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura alla luce della decadenza processuale accertata.
Codice di procedura civile, art. 360
art. 360 c.p.c., comma 1 numeri 3,4,5
Norma invocata per i motivi di cassazione (violazione di norme, omesso esame di fatti decisivi, e violazione del contraddittorio); la Corte ha dichiarato assorbite o non fondate tali censure perché il vizio decisivo era la tardività dell'impugnazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (mod. L. n. 228/2012)
Norma richiamata nel dispositivo per profili di contributo unificato; non incideva sul merito della controversia.
D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis (conv. L. n. 176/2020)
Riferimento procedurale relativo al trattamento del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale a causa della disciplina emergenziale.
Massime di principio
- Un provvedimento amministrativo che accordi un rimborso parziale senza indicare carattere interlocutorio vale come diniego espresso per la parte residua e può essere impugnato entro 60 giorni (D.Lgs. 546/1992, art. 21, comma 1).
- La tempestività del ricorso giurisdizionale si valuta rispetto alla conoscenza del provvedimento formale che decida la richiesta (anche se parzialmente); le successive note amministrative non interrompono automaticamente il termine decadenziale per l'impugnazione.
- Non sempre la data di insorgenza del diritto al rimborso o la prescrizione del diritto civile incidono sulla decadenza processuale: occorre distinguere tra termini di prescrizione del credito e termini decadenziali per impugnare atti amministrativi.
- Se si riceve un pagamento parziale o un mandato che esclude una quota, è prudente considerare ciò come provvedimento impugnabile e proporre il ricorso nei termini per evitare la perdita del diritto di azione.
- Questioni qualificate come mancata notifica di avvisi o vizi formali possono essere rilevanti, ma non sopravanzano l'effetto giuridico di un atto formale di diniego parziale che fa decorrere il termine decadenziale; per contestare la decorrenza del termine è necessario dimostrare l'assenza di conoscenza effettiva del provvedimento impugnabile.
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