Cassazione Penale, Sentenza n. 2514/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che aveva confermato le condanne per trasferimento fraudolento di valori (interposizione fittizia, art. 512-bis c.p. e norme collegate) nei loro confronti in relazione a operazioni simulatorie di donazione e vendita di un compendio immobiliare finalizzate, secondo l'accusa, a eludere le misure di prevenzione patrimoniale; nonché, nei confronti di Giuseppe Pecorino, la contestazione di omissione dell'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali imposto ai soggetti condannati (art. 80 d.lgs. 159/2011 e art. 76, comma 7). La vicenda fattuale riguarda atti risultanti simulati (donazione del 28/12/2013, preliminare e successiva vendita a Fassa s.r.l.), la risoluzione della donazione prima del definitivo e il successivo incasso del prezzo da parte di Giuseppe Pecorino.
La decisione
La Corte di cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi. Ha ritenuto fondato il motivo comune relativo al dolo specifico richiesto per il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis), annullando le condanne relative ai capi A) e B) (trasferimenti/fittizia intestazione) e rinviando per nuovo giudizio alla corte territoriale affinché riesamini, con adeguata motivazione e, se necessario, nuovi accertamenti, la sussistenza del dolo specifico alla luce delle particolarita' del caso (origine lecita dei beni, finalita' concorrenti, risoluzione della donazione e destinazione del prezzo). Ha invece rigettato il motivo proposto da Giuseppe Pecorino relativo all'omessa comunicazione patrimoniale: ha confermato che l'obbligo decorre dall'atto traslativo (atto definitivo) e che la comunicazione effettuata il 1/10/2018 era tardiva rispetto al termine di legge (entro 30 giorni), pertanto la condanna per omissione di comunicazione resta valida.
Norme richiamate
art. 512-bis cod. pen.
Norma che sanziona l'interposizione fittizia/trasferimento fraudolento di valori; la Corte evidenzia la natura di reato di pericolo astratto e richiama che il dolo specifico riguarda la finalità di eludere misure di prevenzione patrimoniali, ma richiede una valutazione di fatto effettiva e motivata
art. 12-quinquies D.L. n. 306/1992 (conv. L. n. 356/1992)
art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306
Richiamato in giurisprudenza come principio che il timore dell'avvio di misure di prevenzione può integrare la finalità dolosa anche in assenza di misure già emanate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 26
art. 26 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Prevede presunzioni di interposizione fittizia a tutela delle misure patrimoniali antimafia; la Corte ricorda che si tratta di presunzioni relative, che possono essere vinte con adeguata prova contraria, e non escludono in assoluto il reato penale di trasferimento fraudolento
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 80
art. 80 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Stabilisce l'obbligo, per i condannati, di comunicare variazioni patrimoniali; la Corte conferma che l'obbligo scatta per gli atti traslativi reali e che la mancata comunicazione nei termini integra il reato
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 76, comma 7
art. 76, comma 7 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Rinvio normativo applicato per la sanzione dell'omessa comunicazione; usata per inquadrare la fattispecie penale contestata a Giuseppe Pecorino
art. 25, comma 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
art. 25, comma 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Richiamato dalla Corte per l'osservazione che anche utilità lecite acquisite in periodo di pericolosità sociale possono essere indagate e, se risultano spie di sproporzione, esposte a confisca
art. 1376 cod. civ.
Principio civilistico secondo cui i contratti traslativi producono effetti reali per effetto del consenso; utilizzato per stabilire il momento di decorrenza dell'obbligo di comunicazione patrimoniale
legge 27 dicembre 1982, n. 646 - artt. 30 e 31
art. 30 e art. 31 legge n. 646/1982
Norme storiche sull'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali e sulla relativa sanzione; la Corte richiama che l'ignoranza dell'obbligo non esclude il dolo, salvo inevitabilita' dell'ignoranza
Massime di principio
- Per integrare il reato di trasferimento fraudolento di valori (interposizione fittizia) non è necessario che sia già stata emessa una misura di prevenzione: basta il timore fondato del suo avvio, ma la valutazione del dolo specifico richiede motivazione puntuale e verifica degli elementi probatori
- La presunzione di fittizia intestazione prevista dall'art. 26 d.lgs. 159/2011 è relativa: può essere superata dalla prova contraria; dunque la sola circostanza del trasferimento a un congiunto non determina automaticamente responsabilità penale
- Anche se la norma incrimina un reato di pericolo astratto, il giudice di merito deve motivare adeguatamente in ordine all'idoneità e alla finalità della condotta a eludere le misure di prevenzione, considerando eventuali finalità concorrenti (familiari, fiscali, commerciali)
- La decorrenza dell'obbligo di comunicazione patrimoniale (per soggetti condannati) deriva dall'atto traslativo effettivo che produce effetti reali (atto definitivo), non da atti meramente obbligatori come il preliminare; la comunicazione tardiva integra il reato
- In caso di fatti complessi con indicatori contrastanti (origine lecita dei beni, atti simulati, risoluzioni e incasso del prezzo), la Corte di merito dovrà eventualmente disporre accertamenti istruttori sulla destinazione delle somme e sulla reale disponibilità dei beni per verificare la presenza del dolo specifico
- L'ignoranza della normativa che impone obblighi di comunicazione non esclude automaticamente il dolo: il soggetto condannato ha l'onere di informarsi, salvo che l'ignoranza sia inevitabile
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