Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29310/2023 del 23/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le società hanno chiesto il rimborso delle somme versate a titolo di IRES per gli anni 2006-2008 a seguito di accertamenti con adesione. L'Ufficio avevanegato la deducibilità di alcuni costi ritenuti "costi da reato" in applicazione dell'art. 14, comma 4-bis (indagini penali per presunto abusivo esercizio di attività bancaria). Le società avevano definito la pretesa tramite accertamento con adesione e pagato le somme; successivamente hanno presentato istanze di rimborso sostenendo che il pubblico ministero non aveva esercitato l'azione penale nei loro confronti (e che vi era stata assoluzione per taluni capi). L'Amministrazione ha opposto silenzio-rifiuto; le società hanno impugnato. In primo grado i ricorsi furono rigettati; in appello la CTR ha riformato accogliendo i ricorsi perché, a suo giudizio, al momento del perfezionamento dell'adesione (11.12.2012) non era sorta la condizione dell'esercizio dell'azione penale che legittimasse la presunzione di indeducibilità ai sensi dell'art.14 comma 4-bis. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in primo luogo, che le istanze di rimborso costituivano una inammissibile revoca dell'adesione (che, perfezionata con pagamento, è intangibile) e, in subordine, censurando la ricostruzione della CTR sul momento dell'esercizio dell'azione penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia (assorbendo il secondo). Ha richiamato la disciplina e la giurisprudenza sull'accertamento con adesione (d.lgs. n.218/1997): l'adesione perfezionata con la sottoscrizione dell'atto e il pagamento integra un nuovo atto impositivo intangibile e preclude ogni forma di impugnazione 'occulta' tramite istanze di rimborso. Di conseguenza la sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e, decidendo nel merito, i ricorsi promossi da River Holding e Delta sono stati respinti. Le controricorrenti sono state condannate in solido a rimborsare all'Agenzia le spese del giudizio di legittimità (quantificate), mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • d.lgs. 19 giugno 1997 n.218 (artt. 5 e seguenti, in particolare artt. 5, 6, 7, 8, 9)

    Disciplina l'accertamento con adesione: la proposta è di competenza dell'Ufficio; l'atto si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento (o prima rata). Una volta perfezionato l'accertamento con adesione, la pretesa originaria perde efficacia e l'atto è intangibile, impedendo forme successive di impugnazione mascherate da istanze di rimborso.

  • art. 14, comma 4-bis, legge n. 573/1993

    Prevede la presunzione di indeducibilità di costi correlati a fatti di reato quando è esercitata l'azione penale. Nel caso di specie la Corte non ha ritenuto necessario risolvere definitivamente la questione di calendarizzazione dell'esercizio dell'azione penale, perché ha deciso in base al principio di intangibilità dell'accertamento con adesione perfezionato.

  • art. 369, comma 1, n. 3 c.p.c. e art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Richiamati come parametri di censura in cassazione per vizio di diritto nella sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto fondato il motivo principale (violazione e falsa applicazione delle norme sull'accertamento con adesione), ammettendo il ricorso per cassazione.

  • artt. 50, 60, 405 c.p.c.; artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.

    Norme richiamate dalla resistente in relazione al secondo motivo (onere della prova, mezzi istruttori e valutazione probatoria). La Cassazione ha assorbito la questione subordinata in ragione dell'accoglimento del primo motivo, senza sviluppare una statuizione autonoma su tali disposizioni.

Massime di principio

  • L'accertamento con adesione, se perfezionato (sottoscrizione dell'atto e pagamento dell'importo o della prima rata), crea un atto impositivo definitivo che impedisce alle parti di chiedere rimborsi che equivalgano a una surrettizia impugnazione dell'atto medesimo.
  • Se l'adesione non si perfeziona (mancata sottoscrizione o mancato pagamento della prima rata), l'Amministrazione può riattivare la pretesa originaria o fondarsi sul processo verbale precedente.
  • Le questioni circa la deducibilità di costi per presunte condotte penalmente rilevanti (art.14 comma 4-bis) possono essere rilevanti solo se, al momento della definizione, sussisteva l'esercizio dell'azione penale; tuttavia, anche in presenza di dubbi sulla tempistica dell'azione penale, l'esistenza di un'accettata e perfezionata adesione prevale e rende inammissibili rimedi diretti a riesaminare la stessa.
  • Prima di aderire e pagare in via di accertamento con adesione, il contribuente deve valutare con attenzione i rischi legati a questioni penali connesse ai costi: la definizione rende più difficile qualsiasi successiva contestazione fiscale.
  • Le istanze di rimborso presentate dopo un'accertamento con adesione perfezionato sono ad alto rischio di essere qualificate come impugnazioni occulte e quindi dichiarate inammissibili o rigettate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.