Cassazione Penale, Ordinanza n. 04086/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Torino che, pur avendo parzialmente riformato la decisione di primo grado, ha confermato la responsabilità per furto aggravato e ha solo rideterminato la pena. L'unico motivo dedotto denunciava violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità penale. La doglianza sosteneva, in sostanza, che il fatto dovesse essere riqualificato come tentativo e non come furto consumato, perché la condotta furtiva era stata osservata dalla polizia giudiziaria, che aveva poi bloccato l'agente prima dell'allontanamento definitivo. La difesa invocava una lettura della giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla distinzione tra sottrazione e impossessamento, chiedendo la derubricazione del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla consumazione del furto, affermando che il reato si consuma quando l'agente acquisisce la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della cosa sottratta, anche per un tempo brevissimo, con conseguente recisione della signoria del detentore. L'osservazione dell'azione furtiva da parte della polizia giudiziaria non allertata e non delegata dalla persona offesa non impedisce l'impossessamento e non trasforma il fatto in tentativo. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
La Corte valorizza la distinzione testuale tra sottrazione e impossessamento: la sottrazione è l'apprensione della res, mentre l'impossessamento richiede la piena, autonoma ed effettiva disponibilità del bene e la recisione della signoria del detentore; la consumazione coincide con questo secondo momento.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel furto, la consumazione non richiede necessariamente uno spostamento materiale della cosa in un luogo diverso, né una stabile e prolungata disponibilità del bene: è sufficiente che l'agente consegua anche per breve tempo il possesso autonomo ed effettivo della refurtiva.
- Il discrimine tra tentativo e consumazione del furto è dato dal venir meno della vigilanza e del controllo del detentore sulla cosa: finché il bene resta nella sfera di controllo della persona offesa, il fatto resta tentato; quando tale signoria è recisa, il reato è consumato.
- L'osservazione della condotta da parte della polizia giudiziaria, se non attivata o delegata dalla persona offesa prima del perfezionamento dell'impossessamento, non impedisce la consumazione del furto e non consente la derubricazione a tentativo.
- Le letture della giurisprudenza sulle Sezioni Unite in tema di furto non possono essere estese a situazioni diverse da quelle considerate, in particolare al caso in cui sottrazione e impossessamento si realizzino istantaneamente senza uno iato temporale in cui la persona offesa possa continuare a esercitare il controllo sul bene.
Come è indicizzato
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