Ordinanza n. 1064/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'ottemperanza del decreto ex L. n. 89/2001, emesso dalla Corte d’Appello di Roma – Sezione Equa Riparazione il 11 gennaio 2016 e depositato il 3 giugno 2016 (n. cronol. 4442/2016, rep n. 4845/2016, procedimento iscritto al ruolo n. 56060/2011 V.G.). INCIDENTE DI ESECUZIONE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del commissario ad acta e mancata corresponsione degli interessi legali e delle residue somme dovute in esecuzione di un decreto di equa riparazione e della sentenza di ottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già titolare di un decreto della Corte d’appello di Roma emesso ai sensi della legge n. 89/2001, recante condanna del Ministero della giustizia al pagamento di euro 3.000, oltre agli interessi legali dalla domanda del 20 luglio 2011, aveva ottenuto dal TAR una sentenza di ottemperanza con nomina di un commissario ad acta. Dopo un precedente incidente di esecuzione, definito con ordinanza n. 9312/2025, il ricorrente ha proposto una nuova istanza il 22 ottobre 2025, lamentando il mancato pagamento degli interessi legali e delle residue spettanze, nonostante il pagamento della sola sorte capitale. Il TAR ha disposto chiarimenti documentali sullo stato dei pagamenti, ma il commissario ad acta non ha ottemperato all’ordine istruttorio. Il ricorrente ha quindi insistito per l’esecuzione integrale della sentenza e della successiva ordinanza, precisando che l’appello pendente contro l’ordinanza n. 9312/2025 riguardava soltanto la liquidazione dei compensi del procedimento di reclamo.
La decisione
Il TAR ha accolto l’incidente di esecuzione. Rilevato che il commissario ad acta non aveva fornito i chiarimenti richiesti sullo stato dei pagamenti, il Collegio ha utilizzato tale contegno omissivo come argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., desumendo la mancata dimostrazione dell’integrale estinzione dell’obbligazione pecuniaria. Ha inoltre ribadito che l’onere di provare l’avvenuto pagamento grava sull’amministrazione debitrice. Il commissario ad acta è stato nuovamente ordinato di dare integrale esecuzione alla sentenza del TAR n. 10258/2019 e all’ordinanza n. 9312/2025, provvedendo al pagamento degli interessi legali dalla domanda di equa riparazione del 20 luglio 2011 sino al soddisfo e di ogni altra residua spettanza, compiendo anche gli eventuali atti di bilancio necessari, entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza. Il Collegio non ha disposto sulle spese, ritenendo il provvedimento di natura meramente ordinatoria e non decisoria, privo di attitudine al giudicato.
Norme richiamate
art. 114, comma 6, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione all’incidente di esecuzione e al reclamo avverso gli atti del commissario ad acta; il giudice distingue il reclamo, esperibile contro gli atti del commissario, dall’incidente di esecuzione, volto a fronteggiarne l’inerzia mediante provvedimenti ordinatori o istruttori.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Il contegno omissivo del commissario ad acta, che non ha depositato la relazione richiesta, può essere valorizzato dal giudice quale argomento di prova della mancata corresponsione delle somme residue.
art. 1 l. 89/2001
La norma costituisce la base del decreto della Corte d’appello recante il riconoscimento dell’equo indennizzo per irragionevole durata del processo.
Massime di principio
- Quando il commissario ad acta non esegue gli adempimenti istruttori ordinati dal giudice e non documenta lo stato dei pagamenti, il giudice dell’ottemperanza può desumere da tale inerzia, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., argomenti di prova della mancata integrale esecuzione dell’obbligazione.
- Nell’esecuzione di un giudicato avente a oggetto il pagamento di somme di denaro, grava sull’amministrazione debitrice l’onere di dimostrare l’integrale estinzione dell’obbligazione, non essendo sufficiente la prova del pagamento della sola sorte capitale quando il titolo comprende anche interessi o ulteriori spettanze.
- L’inerzia del commissario ad acta non si contesta tecnicamente con il reclamo previsto dall’art. 114, comma 6, c.p.a., che riguarda gli atti del commissario, ma mediante un incidente di esecuzione diretto all’adozione di provvedimenti ordinatori o istruttori e alla realizzazione dell’ottemperanza.
- Le ordinanze meramente ordinatorie o istruttorie adottate nel giudizio di ottemperanza, prive di natura decisoria e di attitudine al giudicato, non richiedono una pronuncia sulle spese della relativa fase, che può essere riservata alla definizione conclusiva del giudizio.
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