Sentenza n. 11510/2026 - Roma, Sezione 2
PER L'ACCERTAMENTO - Della illegittimità dell'oscuramento parziale operato da Alitalia SAI S.p.a. in A.S. sulla Perizia del Marchio Alitalia redatta dal Prof. Fiori e consegnata all'O.S. Assovolo in data 27.11.2025, in ritenuta violazione del giudicato di cui alla Sentenza n. 16276/2025, emessa dal TAR per il Lazio, sez. seconda, all'esito del procedimento contrassegnato da R.G. n. 5890/2025; - Della nullità e/o annullabilità e/o illegittimità della decisione e/o provvedimento e/o comunicazione PROT. 725/C.S. del 27 novembre 2025 con cui Alitalia comunicava l'esecuzione alla Sentenza n. 16276/2025 del TAR Lazio e rassegnava le proprie motivazioni in ordine alla secretazione di alcune parti della Perizia del Marchio Alitalia redatta dal Prof. Fiori e commissionata dai Commissari Straordinari di Alitalia Sai in A.S; - Nonché dell'illegittimità di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, anche se ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti. E PER LA CONDANNA dell'Amministrazione resistente ALITALIA SAI S.p.A. in A.S. all'ostensione della Perizia del Marchio Alitalia redatta dal Prof. Fiori e commissionata dai Commissari Straordinari di ALITALIA Sai in a.s. libera dalle illegittime e/o illecite secretazioni qui contestate, in ottemperanza alla Sentenza n. 16276/2025 emessa dal TAR per il Lazio, sez. seconda, all'esito del procedimento contrassegnato da R.G. n. 5890/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: oscuramento parziale della perizia sul marchio Alitalia e comunicazione con cui Alitalia dichiarava di dare esecuzione a una precedente sentenza di accesso
Esito
Favorevole al resistente (società resistente e amministrazione controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva chiesto l’ostensione della perizia sul marchio Alitalia nell’ambito di iniziative giudiziarie relative alla qualificazione della cessione del perimetro Aviation ad ITA come cessione di ramo d’azienda e all’applicabilità delle garanzie dell’art. 2112 c.c. Dopo il precedente diniego, il TAR Lazio aveva accolto il ricorso con sentenza n. 16276/2025, ammettendo tuttavia, con adeguata motivazione e nel rispetto dei principi di proporzionalità e leale collaborazione, l’oscuramento di dati specifici e delimitati coperti da segreti commerciali, tecnici o industriali, ovvero suscettibili di interferire con la dismissione della partecipazione del MEF in ITA. In esecuzione della sentenza, Alitalia aveva osteso la perizia oscurando i dati economici relativi ai risultati storici del Gruppo Alitalia nel quinquennio 2015-2019 e alla stima dei flussi di ricavo derivanti dallo sfruttamento del marchio. La ricorrente ha dedotto motivazione apparente, violazione o elusione del giudicato, difetto di leale collaborazione e illegittimità delle secretazioni, chiedendo l’ostensione integrale. Alitalia ha eccepito l’inammissibilità per mancata notificazione a un controinteressato; il Ministero, chiamato in giudizio, ha chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, rilevando che il ricorso era stato notificato a ITA, effettiva controinteressata e parte del precedente giudizio. Nel merito, ha ritenuto che Alitalia avesse operato entro i limiti conformativi stabiliti dalla sentenza precedente. I dati oscurati potevano integrare segreti commerciali ai sensi dell’art. 98 d.lgs. 30/2005, poiché non erano generalmente noti né facilmente accessibili, possedevano valore economico proprio in quanto segreti e risultavano protetti mediante misure ragionevolmente adeguate, consistenti nell’oscuramento dei micro-dati numerici, mentre i macro-dati erano stati resi disponibili. Tali informazioni erano inoltre idonee a incidere sulle trattative relative alla cessione delle partecipazioni del MEF in ITA a Deutsche Lufthansa, in quanto rappresentavano parametri storici dei margini di sfruttamento economico del marchio. Non sussistevano quindi violazione o elusione del giudicato, né motivazione apparente o difetto di leale collaborazione, essendo la motivazione dell’oscuramento sostanzialmente autoesplicativa e conforme al precedente decisum. Il ricorso è stato respinto anche perché la ricorrente non aveva dimostrato l’indispensabilità degli specifici dati oscurati ai fini dell’accesso difensivo. Sebbene l’art. 24, comma 7, l. 241/1990 riconosca tutela rafforzata all’accesso difensivo, in presenza di segreti tecnici o commerciali grava sull’istante l’onere di allegare e provare il nesso di strumentalità e l’indispensabilità della documentazione rispetto alle esigenze di difesa. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito per le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi.
art. 28, comma 3, c.p.a.
È stato utilizzato per disporre la chiamata in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quale soggetto potenzialmente interessato all’integrale ostensione.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
L’accesso per esigenze difensive gode di tutela rafforzata, ma, quando confligge con segreti tecnici o commerciali, l’istante deve dimostrare la concreta indispensabilità dei documenti o dei dati richiesti per la cura o difesa dei propri interessi giuridici.
art. 98 d.lgs. 30/2005
Possono costituire segreti commerciali le informazioni economiche non generalmente note né facilmente accessibili, dotate di valore economico in quanto segrete e protette mediante misure ragionevolmente adeguate a mantenerle riservate.
art. 2112 c.c.
È richiamato quale parametro sostanziale delle iniziative giudiziarie della ricorrente riguardanti la possibile qualificazione della cessione del perimetro Aviation come cessione di ramo d’azienda.
Massime di principio
- L’esecuzione di una sentenza che riconosce il diritto di accesso può comprendere l’oscuramento di dati specifici e delimitati coperti da segreto commerciale, purché l’amministrazione fornisca una motivazione congrua, rispetti il principio di proporzionalità e non oscuri ampi tratti del documento in modo indiscriminato.
- Costituiscono potenzialmente segreti commerciali, ai sensi dell’art. 98 d.lgs. 30/2005, i dati economici che non siano generalmente noti o facilmente accessibili, abbiano valore economico proprio in ragione della loro segretezza e siano protetti mediante misure ragionevolmente adeguate, anche quando i dati aggregati siano pubblici ma i micro-dati sottostanti non lo siano.
- Nel bilanciamento tra accesso difensivo e tutela dei segreti tecnici o commerciali, l’istante deve allegare e provare il nesso di strumentalità tra i dati richiesti e le specifiche censure o difese, nonché l’indispensabilità degli stessi; non è sufficiente il richiamo generico a esigenze difensive.
- La valutazione della legittimità dell’oscuramento deve considerare anche l’incidenza commerciale dei dati su operazioni economiche in corso, quando le informazioni storiche relative allo sfruttamento di un marchio siano idonee a influenzare le trattative riguardanti la partecipazione societaria del soggetto che detiene o sfrutta quel marchio.
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