Cassazione Penale, Ordinanza n. 15842/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Richiama inoltre le conseguenze dell'inammissibilità ex art. 616 c.p.p. sulle statuizioni economiche processuali.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 3 luglio 2025. Dal testo emerge che i motivi di impugnazione erano già stati esaminati e respinti nel merito dai giudici di appello: in particolare venivano riproposte censure sulla valutazione delle dichiarazioni spontanee dell'imputato e di sua sorella, sull'inapplicabilità delle cause di esclusione della responsabilità invocate (artt. 47, 48, 49, 50 e 59 c.p.), sul diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità o del fatto lieve ex art. 62 n. 5 c.p., sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., nonché sul giudizio prognostico relativo alla mancata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità o con la detenzione domiciliare. La Corte di cassazione rileva che le doglianze sono meramente riproduttive di questioni già vagliate e disattese in appello, con motivazione corretta e priva di vizi logici, e quindi non deducibili in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 47 c.p.
richiamato dalla difesa come causa di esclusione della responsabilità, ma ritenuto inapplicabile dai giudici di merito e non utilmente censurabile in cassazione
art. 48 c.p.
richiamato dalla difesa come causa di esclusione della responsabilità, ma ritenuto inapplicabile dai giudici di merito e non utilmente censurabile in cassazione
art. 49 c.p.
richiamato dalla difesa come causa di esclusione della responsabilità, ma ritenuto inapplicabile dai giudici di merito e non utilmente censurabile in cassazione
art. 50 c.p.
richiamato dalla difesa come causa di esclusione della responsabilità, ma ritenuto inapplicabile dai giudici di merito e non utilmente censurabile in cassazione
art. 59 c.p.
richiamato dalla difesa come norma invocata a sostegno dell'esclusione della punibilità, ma ritenuta non applicabile
art. 62 n. 5 c.p.
invocato per il riconoscimento dell'attenuante del danno o del pericolo di lieve entità, ma ritenuto infondato
art. 131-bis c.p.
invocato per la particolare tenuità del fatto, ma ritenuto incompatibile
art. 616 c.p.p.
richiamato per le conseguenze economiche processuali derivanti dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riprodurre questioni di merito già specificamente esaminate e motivate in modo congruo dai giudici di appello.
- La Corte di cassazione non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la motivazione impugnata sia coerente, puntuale e immune da manifeste illogicità.
- La mera reiterazione di doglianze sulla valutazione della prova e sulla ricorrenza di cause di esclusione della punibilità o di attenuanti non è sufficiente a fondare un ricorso ammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto e della sostituzione della pena detentiva è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito presenti specifici vizi logici o giuridici, non quando la censura si risolva in una richiesta di nuova valutazione del merito.
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