Cassazione Civile, Ordinanza n. 29007/2023 del 18/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La struttura sanitaria privata ha impugnato per cassazione, ai sensi dei motivi attinenti alla giurisdizione, la sentenza del Consiglio di Stato che aveva dichiarato inammissibile la revocazione proposta avverso la precedente decisione resa nel giudizio di ottemperanza. La controversia di merito originaria riguardava l'esecuzione di sentenze passate in giudicato relative alla remunerazione di prestazioni ospedaliere e di assistenza specialistica ambulatoriale rese in eccedenza rispetto al budget assegnato per gli anni 2006 e 2007. Nel giudizio di ottemperanza erano stati determinati i relativi importi e, poi, il reclamo della struttura contro la quantificazione era stato respinto. Nel ricorso per cassazione la parte sosteneva che, in realtà, la verifica svolta dalla Regione e richiamata nel giudizio aveva riguardato la conformità quantitativa e qualitativa delle prestazioni, nonché gli abbattimenti per inappropriatezza, materia che secondo la ricorrente appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario; pertanto il Consiglio di Stato, pronunciando nell'ottemperanza e nella successiva revocazione, avrebbe invaso una sfera riservata al giudice ordinario.
La decisione
La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione di giurisdizione non potesse essere prospettata contro la sentenza del Consiglio di Stato resa sulla revocazione, quando la censura mirava in realtà a rimettere in discussione la precedente decisione di merito pronunciata nel giudizio di ottemperanza. La revocazione aveva riguardato soltanto il dedotto errore revocatorio e, rispetto a tale statuizione, non era configurabile il denunciato difetto di giurisdizione. Alla ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese del giudizio di cassazione e l'ulteriore importo per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
È richiamato come fondamento del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, ma la Corte esclude che la questione possa essere veicolata contro la sola decisione sulla revocazione quando in realtà investe il merito della precedente sentenza.
art. 360 c.p.c., n. 1
È invocato come norma sul motivo di ricorso per cassazione per difetto di giurisdizione, ma la Corte ne limita l'utilizzo alla statuizione resa sulla revocazione.
art. 362 c.p.c.
È richiamato dalla ricorrente quale base del sindacato delle Sezioni Unite sui motivi di giurisdizione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È menzionato in relazione al deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato resa su revocazione, la questione di giurisdizione può riguardare solo il potere del giudice amministrativo di pronunciarsi sulla revocazione, non anche la corretta individuazione della giurisdizione rispetto alla precedente decisione di merito.
- Non è ammissibile utilizzare il ricorso per cassazione contro la sentenza che dichiara inammissibile la revocazione per far riesaminare indirettamente errori che si assumono commessi nella precedente sentenza di merito del giudice amministrativo.
- Se il vizio denunciato attiene, secondo la stessa prospettazione della parte, alla decisione di merito e non alla statuizione sulla revocazione, la censura di difetto di giurisdizione è inammissibile.
- La giurisdizione del giudice amministrativo sulla revocazione è ferma quando la sentenza di cui si chiede la revocazione è stata pronunciata da quel giudice.
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