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Sentenza

Sentenza n. 532/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - della delibera di Consiglio Comunale n. 157 del 24.9.2021, pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune in data 4.10.2021, con la quale è stato approvato il Piano Comunale delle Coste del Comune di Lecce; - dell'art. 18 delle NTA del PCC, nonché, ove occorra, degli elaborati grafici ad essa allegati; - ove occorra, della nota prot. n. 155711 del 28.12.2020, con la quale il Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Lecce ha concesso una proroga tecnica al 31.12.2023 della concessione demaniale, nella parte in cui ha fatto salve e impregiudicate “le eventuali diverse esigenze di pubblica utilità derivanti dall'approvazione del redigendo Piano Comunale delle Coste”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202101761

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera consiliare di approvazione del Piano Comunale delle Coste, disposizioni delle relative NTA e nota dirigenziale di proroga tecnica della concessione demaniale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per uno stabilimento balneare, ha impugnato la delibera consiliare di approvazione del Piano Comunale delle Coste, l'articolo delle NTA relativo al lotto di interesse, gli elaborati grafici e la nota con cui era stata concessa una proroga tecnica della concessione, nella parte in cui faceva salve eventuali diverse esigenze di pubblica utilità derivanti dall'approvazione del Piano. Ha dedotto la violazione dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 e l'eccesso di potere sotto diversi profili. Ha inoltre denunciato illogicità e perplessità dell'azione amministrativa, nonché violazione dell'art. 41 Cost. e dell'art. 6 CEDU, contestando l'unificazione del lotto relativo alla propria concessione con quello limitrofo relativo a un diverso stabilimento balneare. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, l'improcedibilità e l'inammissibilità per mancata impugnazione della successiva delibera consiliare di definitiva approvazione del Piano, nonché il difetto di interesse, rilevando che il lotto non era più previsto come concedibile nel nuovo Piano e che il titolo concessorio era comunque scaduto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile e inammissibile, assorbendo gli ulteriori profili di censura. Il Collegio ha ritenuto decisiva la sopravvenienza della delibera consiliare n. 68 dell'11 luglio 2022, adottata dopo la verifica regionale, quale atto di definitiva approvazione del Piano Comunale delle Coste. Poiché tale atto non era stato impugnato, la contestazione della precedente delibera n. 157/2021 non era più utile a soddisfare l'interesse della ricorrente, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse. Il TAR ha inoltre valorizzato la circostanza che il lotto non risultava più individuato come concedibile nel nuovo Piano. Ha richiamato anche la precedente sentenza relativa alla pretesa proroga della concessione al 31 dicembre 2033, dichiarata improcedibile per effetto delle sopravvenienze normative intervenute sulla durata delle concessioni demaniali marittime, rilevando che gli atti degli enti locali in materia avevano natura meramente ricognitiva rispetto alla disciplina legislativa. Le spese sono state compensate per evidenti ragioni equitative.

Norme richiamate

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    La norma è stata invocata dalla ricorrente, ma il TAR non ha esaminato nel merito la relativa censura, avendo dichiarato il ricorso improcedibile e inammissibile.

  • art. 1, commi 682 e 683, l. 145/2018

    La precedente pretesa di proroga della concessione fino al 31 dicembre 2033, fondata su tali disposizioni, è stata ritenuta superata dalle successive sopravvenienze normative sulla durata delle concessioni demaniali marittime.

  • art. 41 Cost.

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione all'unificazione del lotto demaniale, ma la relativa censura non è stata esaminata per l'improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 6 CEDU

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente, ma il TAR non ha esaminato la censura nel merito.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'atto impugnato è seguito da un atto successivo che costituisce la definitiva approvazione o il consolidamento della disciplina contestata, la mancata impugnazione dell'atto sopravvenuto può determinare il sopravvenuto difetto di interesse, perché l'eventuale annullamento dell'atto originario non sarebbe più utile al ricorrente.
  • La sopravvenuta perdita dell'utilità concreta derivante dall'accoglimento del ricorso, anche per effetto della nuova disciplina pianificatoria, comporta l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse; tale esito può concorrere con l'inammissibilità ove manchi una lesione attuale o un interesse concreto alla decisione.
  • In materia di concessioni demaniali marittime, quando la durata del rapporto è disciplinata direttamente da successive leggi-provvedimento, gli atti adottati dagli enti locali possono assumere natura meramente ricognitiva e non costitutiva della proroga.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimePiani regolatori e variantiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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