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Ordinanza

Ordinanza n. 3133/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento del Questore di Milano, prot. n. -OMISSIS- del 26 gennaio 2026 e notificato in data 27 gennaio 2026 con il quale l’Amministrazione resistente avrebbe implicitamente negato e conseguentemente diffidato l’odierna ricorrente dall’effettuare servizio di “(…) vigilanza fissa senza armamento per conto della società “-OMISSIS-”; - di ogni altro atto preliminare, concomitante ed esecutivo, ivi compreso il verbale di sopralluogo del 22 gennaio 2026, espressamente richiesto dalla scrivente difesa con l’istanza d’accesso del 05 febbraio 2026 e non reso ostensibile dalla Questura di Milano al momento del riscontro della su indicata istanza e di cui non è dato conoscere il contenuto, che determina la necessarietà di presentare istanza ex. art. 116 c.p.a., riservandosi sin d’ora di presentare atto di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202601218

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso agli atti relativi al sopralluogo e agli accertamenti posti a fondamento della diffida a svolgere un servizio di vigilanza fissa non armata

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (istituto di vigilanza)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento del Questore di Milano che avrebbe implicitamente negato e contestualmente diffidato la ricorrente dall'effettuare un servizio di vigilanza fissa senza armamento per conto di un committente. Nel ricorso è stata proposta, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., domanda di accesso agli atti del procedimento amministrativo, con particolare riferimento al verbale del sopralluogo del 22 gennaio 2026, all'istanza presentata da terzi che aveva originato il sopralluogo e agli ulteriori elementi che avevano determinato la valutazione negativa dell'amministrazione. La Questura ha respinto l'istanza di accesso e, con il medesimo riscontro, ha diffidato la società a svolgere il servizio di vigilanza. La ricorrente ha dedotto l'illegittimità del diniego poiché, nonostante l'amministrazione avesse richiamato nella propria risposta il sopralluogo, l'istanza di terzi, gli accertamenti e i colloqui con la titolare della licenza, non aveva messo a disposizione il verbale, l'istanza né gli ulteriori atti richiesti.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di accesso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto fondato l'accesso al verbale di sopralluogo e all'istanza di terzi, considerandoli atti necessari alla tutela giurisdizionale della ricorrente nei confronti del successivo provvedimento interdittivo del servizio di vigilanza. Qualora tali documenti siano stati inseriti nel fascicolo delle indagini preliminari, la loro consegna è subordinata alla previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che deve essere richiesta dal Questore. L'accesso è stato invece negato con riferimento ai colloqui svolti con la titolare della licenza, poiché la ricorrente, in quanto titolare della licenza stessa, ne era già pienamente a conoscenza. La Questura di Milano è stata ordinata a consegnare il verbale e l'istanza di terzi entro trenta giorni dal ricevimento dell'ordinanza. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Consente di proporre, nell'ambito del giudizio, la domanda giudiziale di accesso agli atti; nel caso concreto il TAR ha ordinato l'ostensione degli atti necessari alla tutela giurisdizionale, subordinandola all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria qualora gli atti siano inseriti nel fascicolo delle indagini preliminari.

Massime di principio

  • Nell'ambito del giudizio amministrativo, l'accesso ex art. 116 c.p.a. deve essere accolto quando gli atti richiesti risultino concretamente necessari alla tutela giurisdizionale del richiedente nei confronti del provvedimento amministrativo contestato.
  • Quando l'amministrazione richiama, nel proprio provvedimento o nel riscontro all'istanza di accesso, un verbale di sopralluogo e un'istanza di terzi quali elementi del procedimento, tali atti devono essere ostensibili se necessari alla difesa del destinatario del provvedimento, salvo i limiti derivanti dalla loro eventuale inclusione nel fascicolo delle indagini preliminari.
  • Se gli atti richiesti sono confluiti nel fascicolo delle indagini preliminari, l'ostensione nel giudizio amministrativo può essere disposta solo previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente, da richiedere dall'amministrazione detentrice degli atti.
  • L'accesso non può essere utilmente riconosciuto per informazioni o colloqui dei quali il richiedente abbia già piena conoscenza in ragione della propria posizione nel procedimento.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivo
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàTutela del terzo

Testo integrale

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