Ordinanza n. 3878/2026 - Roma, Sezione 1B
AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO del Decreto -OMISSIS- del 16.03.2023 posizione n. -OMISSIS-, notificato in data 16.03.2023 emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 7° Divisione – 1^ Sezione, nella parte in cui ha giudicato l'infermità “Epatocarcinoma con secondarismi polmonari” che ha condotto al decesso il Sergente Maggiore Ca. -OMISSIS- come non dipendente da causa di servizio, negando altresì la richiesta di concessione del beneficio dell'equo indennizzo, del parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS-, reso nell'adunanza n. 2517 del 12.10.2021 nella parte in cui ha giudicato la predetta infermità sofferta dal de cuius non dipendente da fatti di servizio, nonché del parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS-, reso nell'adunanza n. 2827 dell'8.4.2022 nella parte in cui ha giudicato la predetta infermità sofferta dal de cuius non dipendente da fatti di servizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministero della Difesa e pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio recanti il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità che aveva condotto al decesso del militare e il diniego dell'equo indennizzo
Esito
La controversia
Gli eredi di un militare dell'Esercito Italiano, tutti residenti in provincia di Caserta, hanno impugnato il decreto del Ministero della Difesa e i pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nella parte in cui avevano escluso la dipendenza da causa di servizio dell'infermità che aveva causato il decesso del de cuius e negato il beneficio dell'equo indennizzo. All'udienza pubblica il TAR Lazio ha rilevato d'ufficio un possibile difetto di competenza territoriale e ha ascoltato le deduzioni dei difensori presenti. Il rapporto di servizio del de cuius era già cessato al momento dell'instaurazione del giudizio. I ricorrenti hanno quindi contestato, in via principale, la legittimità degli atti amministrativi sotto il profilo sostanziale, mentre la decisione in esame ha riguardato esclusivamente la competenza territoriale.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale. Ha ritenuto applicabile il criterio dell'estensione territoriale degli effetti della res controversa previsto dall'art. 13 c.p.a., poiché il giudizio è stato instaurato dopo la cessazione del rapporto di servizio del de cuius. Ha escluso sia il criterio dell'autorità emanante sia il foro speciale della sede di servizio. Secondo l'indirizzo richiamato dal Collegio, gli effetti diretti del provvedimento si riversano nel luogo di residenza del ricorrente al momento della proposizione del ricorso; essendo i ricorrenti residenti in provincia di Caserta, il giudice territorialmente competente è il TAR per la Campania. Il giudizio può essere riassunto davanti a tale TAR nei modi e nei termini perentori previsti dall'art. 15 c.p.a. Le spese della fase davanti al TAR Lazio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13 c.p.a.
Quando il rapporto di servizio è già cessato e la controversia riguarda gli effetti di un provvedimento che incidono direttamente sui ricorrenti, la competenza territoriale è individuata in base all'estensione territoriale della res controversa, coincidente nel caso concreto con il luogo di residenza dei ricorrenti; non si applicano né il criterio dell'autorità emanante né il foro speciale della sede di servizio.
art. 15 c.p.a.
La causa può essere riassunta davanti al giudice indicato come competente secondo i modi e i termini perentori stabiliti dalla disposizione.
Massime di principio
- Quando il giudizio relativo al riconoscimento della causa di servizio e all'equo indennizzo è instaurato dopo la cessazione del rapporto di servizio, la competenza territoriale non si determina in base alla sede di servizio né, in via generale, al luogo dell'autorità emanante, ma secondo il criterio dell'estensione territoriale della res controversa previsto dall'art. 13 c.p.a.
- Per le controversie in cui gli effetti diretti del provvedimento amministrativo si riversano sui ricorrenti, l'ambito territoriale della res controversa può essere individuato nel luogo di residenza dei ricorrenti al momento della proposizione del ricorso.
- La dichiarazione di incompetenza territoriale consente la riassunzione del giudizio davanti al TAR indicato come competente, nei modi e nei termini perentori previsti dall'art. 15 c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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