Ordinanza n. 64/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta) n. 01432/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso contro l'informativa antimafia interdittiva
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria di interdittiva)
Prevale il privato
La controversia
La società ha appellato la sentenza di primo grado chiedendone la sospensione cautelare. Nel corso del giudizio ha prodotto il decreto del Tribunale di Catania, Sezione Misure di Prevenzione, pronunciato sull'istanza di controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011. Il Tribunale ha rigettato l'istanza non per la gravità o l'irrimediabilità del pericolo, ma perché ha escluso la sussistenza del presupposto sostanziale del pericolo concreto e attuale di infiltrazione mafiosa. L'appellante ha dedotto, in particolare, il difetto di istruttoria e di motivazione dell'interdittiva, evidenziando il contrasto tra l'accertamento del giudice specializzato, fondato sul medesimo quadro fattuale e su fatti anteriori all'interdittiva, e la prognosi prefettizia di permeabilità mafiosa.
La decisione
Il CGARS ha accolto la domanda cautelare e sospeso l'esecutività della sentenza appellata. In sede di sommaria delibazione ha ravvisato apprezzabili profili di fumus boni iuris nei motivi d'appello, attribuendo rilievo decisivo alla sopravvenuta pronuncia del Tribunale di Catania, autorità giurisdizionale specializzata in materia antimafia, che, all'esito di un procedimento a cognizione piena e in contraddittorio, aveva escluso il pericolo concreto e attuale di infiltrazione mafiosa. Pur riconoscendo l'autonomia del giudizio amministrativo rispetto al procedimento di prevenzione, il giudice ha ritenuto che tale accertamento indebolisse il quadro indiziario e rendesse prima facie fondate le censure di difetto di istruttoria e motivazione dell'interdittiva; il silenzio della difesa erariale sul punto ha rafforzato tale valutazione preliminare. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché l'interdittiva può paralizzare l'attività aziendale, impedire la partecipazione a gare e i rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, causando crisi economica irreversibile e perdita dell'occupazione. Nel bilanciamento degli interessi, l'interesse pubblico alla prevenzione antimafia è stato ritenuto recessivo, nel caso concreto, rispetto alla continuità aziendale e all'iniziativa economica, anche in ragione dell'esclusione del pericolo da parte del giudice specializzato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare proposta in appello, accolta dal giudice con sospensione dell'esecutività della sentenza appellata.
art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011
Rileva quale base normativa dell'istanza di controllo giudiziario volontario esaminata dal Tribunale delle misure di prevenzione; il relativo decreto ha escluso il pericolo concreto e attuale di infiltrazione mafiosa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, una sopravvenuta pronuncia del giudice delle misure di prevenzione che, all'esito di un procedimento a cognizione piena e in contraddittorio, escluda il pericolo concreto e attuale di infiltrazione mafiosa può costituire elemento di decisivo rilievo per valutare il fumus boni iuris delle censure contro un'informativa antimafia interdittiva.
- L'autonomia tra giudizio amministrativo e procedimento di prevenzione non impedisce che l'accertamento negativo del giudice specializzato sul presupposto sostanziale dell'infiltrazione mafiosa incida sulla valutazione cautelare dell'interdittiva, indebolendo il quadro indiziario e facendo emergere, prima facie, possibili vizi di istruttoria e motivazione.
- L'efficacia di un'informativa antimafia interdittiva può integrare il periculum in mora quando comporti la paralisi dell'attività d'impresa, l'impossibilità di partecipare a gare o contrattare con la pubblica amministrazione e il rischio di crisi economica irreversibile e perdita dei livelli occupazionali.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose, pur primario, può risultare recessivo rispetto alla continuità aziendale quando il pericolo di infiltrazione sia stato escluso da un'autorità giurisdizionale specializzata.
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