Cassazione Civile, Ordinanza n. 21189/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale avvenuto il 29 agosto 2003: un motociclista, mentre percorreva un tratto di strada tra Castelvetrano e Campobello di Mazara, perse il controllo del mezzo in prossimità di una curva priva di segnaletica orizzontale e verticale, di illuminazione pubblica e di guard-rail, rovinando a terra insieme al passeggero; entrambi morirono. L’originario attore, genitore del conducente deceduto, convenne Anas, Comune di Campobello di Mazara e Comune di Castelvetrano chiedendo il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. e, in subordine, ex art. 2043 c.c., sostenendo incertezza sulla titolarità della gestione/custodia del tratto stradale. Il Tribunale dichiarò il difetto di legittimazione passiva dei convenuti e dichiarò inammissibile la domanda; la Corte d’appello, invece, ritenne che gli approfondimenti peritali avessero dimostrato che il tratto interessato ricadeva nel territorio del Comune di Castelvetrano e lo condannò al risarcimento, escludendo Anas e Comune di Campobello. Il Comune di Castelvetrano ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c.: ha sostenuto che la strada non fosse di sua appartenenza né custodia, richiamando un verbale di consegna del 1956 che avrebbe trasferito il tratto al Comune di Campobello di Mazara, e ha quindi negato sia la propria responsabilità sia la legittimazione passiva. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso del Comune di Campobello, nonché le note depositate dall’originario attore, per tardività e per impropria funzione sostitutiva del controricorso; quindi ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché la censura sull’art. 2051 c.c. non era pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva fondato la condanna sulla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. per omessa manutenzione e omessa segnaletica in violazione dell’art. 14 c.d.s. Inoltre, la doglianza mirava in realtà a rimettere in discussione un accertamento di fatto sulla localizzazione territoriale del tratto stradale, non censurato nei limiti consentiti in cassazione. Il giudizio di legittimità si è quindi concluso con inammissibilità del ricorso, senza spese per l’invalida attività difensiva di alcune parti e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili sia il controricorso tardivo del Comune di Campobello di Mazara sia le note depositate dall’originario attore, perché non rispettavano i termini e le forme del controricorso; ha poi dichiarato inammissibile il ricorso del Comune di Castelvetrano. La ragione decisiva è che il motivo ex art. 2051 c.c. non colpiva la vera base della decisione d’appello, fondata invece sulla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. per la mancata manutenzione e per la mancata apposizione della segnaletica prescritta dall’art. 14 c.d.s. La Corte ha anche osservato che il ricorrente contestava un accertamento di fatto sulla localizzazione del tratto di strada, profilo non censurato correttamente in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata; è stato disposto l’onere dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
La censura basata su questa norma è stata ritenuta non pertinente perché la sentenza impugnata non aveva deciso sulla responsabilità del custode, ma sulla responsabilità aquiliana del proprietario/gestore della strada.
art. 2043 c.c.
La Corte d’appello aveva fondato la condanna su responsabilità aquiliana per omessa manutenzione e omessa segnaletica della strada.
art. 14 c.d.s.
Sono stati richiamati gli obblighi del proprietario o gestore della strada di provvedere alla manutenzione, al controllo dell’efficienza tecnica e alla apposizione della segnaletica necessaria.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto anche lacunoso nell’esposizione dei fatti di causa.
art. 370 c.p.c.
Il controricorso deve essere depositato tempestivamente; in mancanza, la parte non può presentare memoria ma solo partecipare alla discussione orale.
art. 378 c.p.c.
La memoria ex art. 378 non può surrogare un controricorso tardivo o mancante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo di ricorso è inammissibile se non è specificamente correlato alla ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente invocare una norma diversa da quella effettivamente posta a fondamento della decisione.
- La censura che mira, in realtà, a sovvertire un accertamento di fatto riservato al giudice di merito è inammissibile in cassazione se non viene dedotto e articolato correttamente un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- In materia di danni da strada pubblica, la responsabilità dell’ente può essere affermata anche secondo l’art. 2043 c.c. quando il giudice ravvisi una condotta colposa consistente nell’omessa manutenzione e nell’omessa apposizione della segnaletica dovuta.
- Il controricorso nel giudizio di cassazione deve essere tempestivo; in difetto, la parte non può ottenere il recupero delle facoltà difensive mediante una memoria o altri atti depositati oltre termine.
- La memoria depositata ex art. 378 c.p.c. non può svolgere la funzione del controricorso e non può sanare la sua mancanza o tardività.
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