Sentenza n. 1328/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma n. 5573/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Roma, n. 5573/2025, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di concessione della cittadinanza italiana
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino marocchino aveva chiesto nel 2015 la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell'Interno aveva respinto la domanda con decreto del 3 marzo 2020, valorizzando tre decreti penali di condanna, risalenti al 1999-2001, per violazione dell'art. 23 del d.P.R. n. 43/1973, nonché l'omessa indicazione delle condanne nella domanda, nella quale l'interessato aveva dichiarato di non aver mai riportato condanne penali. Il ricorrente sosteneva che il diniego fosse viziato da eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione, poiché l'Amministrazione avrebbe considerato esclusivamente precedenti risalenti, relativi a fatti poi depenalizzati, senza valutare la modesta entità degli illeciti, la riabilitazione, l'assenza di ulteriori reati, gli anni di residenza in Italia, i legami familiari, il matrimonio, i tre figli nati in Italia, l'attività lavorativa e l'integrazione sociale. In appello ha inoltre chiesto l'acquisizione e la valorizzazione del provvedimento di riabilitazione intervenuto nel febbraio 2025, successivamente al diniego.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha riconosciuto che la valutazione ministeriale sulla concessione della cittadinanza è discrezionale e deve riguardare l'integrazione complessiva dello straniero, senza ridursi alla considerazione sommaria di precedenti penali risalenti, ma ha ritenuto legittimo il diniego nel caso concreto perché fondato non soltanto sulle tre condanne, bensì anche sulla loro omessa dichiarazione nell'istanza. L'omissione assume particolare rilievo nel procedimento di cittadinanza, nel quale il richiedente è tenuto a un comportamento improntato a lealtà e buona fede e il modulo richiama le conseguenze delle dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000. L'appellante non aveva fornito giustificazioni per l'omissione né aveva presentato osservazioni dopo il preavviso di diniego. È stata ritenuta irrilevante la riabilitazione intervenuta nel 2025, poiché successiva al decreto del 3 marzo 2020: la legittimità dell'atto va valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione. Il giudice non può utilizzare la sopravvenienza per sostituirsi all'Amministrazione nella valutazione dell'integrazione sociale, trattandosi di potere non ancora esercitato alla luce della riabilitazione; l'interessato può tuttavia presentare una nuova domanda di cittadinanza. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Disciplina la concessione della cittadinanza italiana richiesta dallo straniero residente in Italia; la valutazione dell'Amministrazione è discrezionale e riguarda l'affidabilità e l'integrazione complessiva del richiedente.
art. 23 d.P.R. 43/1973
Costituisce il titolo normativo dei reati oggetto dei tre decreti penali di condanna valorizzati nel diniego, sebbene tali fatti siano stati successivamente depenalizzati.
artt. 75 e 76 d.P.R. 445/2000
Le disposizioni sono richiamate in relazione alle conseguenze delle dichiarazioni mendaci o non veritiere rese nella domanda di cittadinanza; l'omessa dichiarazione delle condanne è stata considerata elemento rilevante nella valutazione di affidabilità.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è stato comunicato al richiedente, il quale non ha presentato osservazioni; tale circostanza è stata valorizzata dal giudice.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Esprime il divieto per il giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati; impedisce quindi di sostituire la valutazione ministeriale sulla riabilitazione sopravvenuta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme all'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679, il fondamento dell'oscuramento del nominativo del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base per la tutela dei dati personali e l'oscuramento del nominativo nel provvedimento.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana, la valutazione discrezionale dell'Amministrazione deve considerare l'integrazione complessiva dello straniero e non può fondarsi in modo sommario soltanto su precedenti penali risalenti, senza contestualizzarli nella situazione sociale, familiare e lavorativa dell'interessato.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l'omessa dichiarazione di precedenti penali espressamente richiesti dal modulo, accompagnato dal richiamo alle conseguenze delle dichiarazioni mendaci, costituisce autonomo elemento rilevante per la valutazione dell'affidabilità e della lealtà del richiedente, anche quando i reati siano risalenti o successivamente depenalizzati.
- La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; una riabilitazione intervenuta successivamente non determina l'illegittimità postuma del diniego precedentemente adottato.
- Il giudice non può utilizzare una sopravvenienza per compiere in luogo dell'Amministrazione una valutazione discrezionale non ancora esercitata alla luce del nuovo elemento, ferma restando la possibilità per l'interessato di presentare una nuova istanza amministrativa.
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