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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18916/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per lesioni personali (capo B) e, per Gregorio, anche per tentata estorsione (capo A). Gregorio denunciava plurime censure: insufficiente valutazione probatoria sulla sussistenza della minaccia e del tentativo di estorsione, contraddizioni nei resoconti della vittima e dei testimoni, inesistente sua partecipazione all'aggressione ma solo del figlio, vizi dell'individuazione fotografica, mancata applicazione di istituti come il concorso anomalo (art.116 c.p.), riconoscimento di attenuanti (art.114 c.p., art.62 c.p.) e contestazione di aggravanti (motivi abietti), nonché vizi nella determinazione della pena. Gianluca deduceva, fra l'altro, nullità del giudizio di appello per difetto di notifica del decreto di citazione: la PEC era stata inviata ad un avvocato omonimo appartenente ad altro foro (Brindisi) e non all'avvocato di fiducia indicato dal ricorrente (foro di Bari), nonché contestava la responsabilità per le lesioni e l'applicazione di aggravanti/valutazioni sulle attenuanti.

La decisione

Per Gregorio Mazza la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: è stata confermata in via definitiva la condanna per tentata estorsione e per le lesioni personali, con rideterminazione della pena già operata in appello; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Per Gianluca Mazza la Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: è stata accertata la nullità del giudizio di appello per errata notifica PEC ad avvocato omonimo di altro foro; la sentenza impugnata nei suoi confronti è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 116 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al concorso anomalo; la Corte ha ritenuto infondato l'assunto perché la motivazione di merito indica una partecipazione attiva dell'imputato all'aggressione, dunque il presupposto fattuale per l'applicazione dell'art. 116 non sussisteva.

  • art. 114 cod. pen.

    Richiesta come attenuante per ruolo di minima importanza; la Corte ha escluso l'applicazione perché la motivazione di merito ha qualificato il ruolo del ricorrente come protagonista, non di minima importanza.

  • art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.

    Richiesta l'attenuante per danno di speciale tenuità; la Corte ha ritenuto la questione priva di interesse e comunque già assorbita nella valutazione delle attenuanti generiche fatta dal primo giudice.

  • art. 61, comma 1, n. 1, cod. pen.

    Riferimento all'aggravante dei motivi abietti o futili: la Corte ha osservato che la motivazione di merito ha trattato l'argomento e che, anche eliminandola, il bilanciamento delle circostanze non avrebbe agevolato il ricorrente.

  • art. 61, comma 1, n. 11-quinquies, cod. pen.

    Aggravante richiamata in relazione alla recidiva reiterata; la Corte ha rilevato che l'eventuale esclusione non avrebbe inciso sul bilanciamento già favorevole alle circostanze aggravanti/attenuanti stabilito in equivalenza.

  • art. 69, comma 4 e ultimo comma, cod. pen.

    Richiamati in relazione al bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti e al divieto che talune attenuanti prevalgano sulla recidiva; utilizzati per motivare la scelta del giudice sulla determinazione della pena.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Applicato per la nullità del processo di appello nei confronti di Gianluca a causa della errata notifica del decreto di citazione (difetto di difesa tecnica per errata PEC a un omonimo), la cui nullità si estende agli atti successivi del grado.

  • art. 125, comma 3, cod. pen.

    Riferito all'obbligo motivazionale nella determinazione della pena; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione nonostante l'uso di espressioni generiche, essendo la pena vicina al minimo edittale.

Massime di principio

  • La valutazione dell'attendibilità della persona offesa è sindacabile in cassazione solo in presenza di manifeste contraddizioni o deduzioni apodittiche; decisioni di merito che motivano sulla credibilità sono tipicamente insindacabili.
  • L'individuazione fotografica è utilizzabile in dibattimento se confermata o acquisita con verbali che entrano nel compendio probatorio; in cassazione chi censura l'utilizzabilità deve indicare specificamente il vizio e dimostrare la sua incidenza decisiva sul complesso probatorio.
  • Le censure generiche o non confrontate puntualmente con la motivazione di merito sono dichiarate inammissibili per aspecificità; nei ricorsi per cassazione è necessario indicare atti e profili precisi di vizio.
  • Se la notifica del provvedimento che attiva un grado di giudizio è effettuata alla PEC di un difensore omonimo ma non effettivamente nominato dal cliente, si configura nullità per difetto di difesa tecnica (art. 178 c.p.p.) che può determinare l'annullamento e la rimessione per nuovo giudizio.
  • Nella determinazione della pena il giudice può usare espressioni generiche (pena congrua, equa) se la misura resta prossima ai minimi edittali purché la motivazione complessiva renda comprensibili le scelte del giudice.
  • Il ricorrente che contesta elementi probatori incidenti sulla prova di resistenza deve mostrare che la rimozione dell'elemento illegittimo renderebbe insufficiente il residuo compendio probatorio; altrimenti la censura è inammissibile.

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