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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3800/2025 del 29/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bevilacqua aveva chiesto al GIP la modifica dell'intestazione di due mezzi che gli amministratori giudiziari della Derico avevano intestato a un'altra società (poi fallita) che li aveva utilizzati in base a un contratto di comodato scaduto, chiedendo l'intimazione agli amministratori di dare esecuzione a una scrittura privata. Il GIP aveva inizialmente dichiarato non luogo a provvedere ritenendo la questione di competenza civile; l'opponente insisteva invocando la procedura di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e richiamando la sentenza Cass. Civ. n. 17437/2024, ma il GIP respingeva l'opposizione; in Cassazione il ricorrente deduceva (i) violazione di legge per aver deciso senza instaurare il contraddittorio e fissare udienza e (ii) motivazione illogica per non aver riconosciuto la competenza del giudice penale, per come delineata dalla sentenza civile citata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che l'istanza originaria riguardasse una questione meramente civilistica fra società (nessuna dei beni era né in sequestro né soggetta a confisca), per cui non sussisteva competenza del giudice penale né poteva applicarsi la procedura di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Il richiamo alla sentenza Cass. Civ. n. 17437/2024 è stato ritenuto non pertinente, essendo quella pronuncia riferita a terzi su beni confiscati. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro tremila.

Norme richiamate

  • art. 667 comma 4 cod. proc. pen.

    Procedura sommaria senza formalità prevista per alcune decisioni in materia di confisca e restituzione di cose sequestrate; consente provvedimenti opponibili con opposizione davanti allo stesso giudice, ma presuppone che il bene sia sequestrato o confiscato.

  • art. 666 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura di violazione di legge dal ricorrente; la Corte non rileva che il suo caso rientri nelle fattispecie che legittimano l'attivazione della procedura penale prevista dagli artt. 666-667.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Indica la competenza del Giudice dell'Esecuzione (G.E.) in materia di confisca e restituzione delle cose sequestrate; la Corte richiede il presupposto fattuale del sequestro/confisca per attivare le procedure penali speciali.

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso per vizio di diritto (violazione di legge); il ricorrente lo ha invocato per presunta omissione del contraddittorio, ma la Corte lo ritiene inapplicabile perché la procedura invocata non era correttamente attivabile.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso per vizio della motivazione (contraddittorietà/illogicità); la Corte ha ritenuto la motivazione del GIP coerente con l'assenza del presupposto del sequestro/confisca.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nella prospettazione di vizio procedurale (diritto al giusto processo); la Corte non ha ritenuto che la mancata applicazione di una procedura penale impropria integrasse violazione del principio costituzionale, essendo la questione civilistica.

  • art. 323 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione; la Corte non condivide la rilevanza dei richiami invocati rispetto ai presupposti di competenza penale, dovendo sussistere il sequestro/confisca.

  • Cass. Civ. n. 17437/2024

    Pronuncia civile che attribuisce al giudice penale competenze su istanze di restituzione di beni confiscati: la Corte di Cassazione penale l'ha giudicata inapplicabile al caso concreto perché riguarda beni sottoposti a confisca, elemento assente nel procedimento esaminato.

  • Sez. 4, n. 13408 del 27/02/2024 (Rv. 286157 - 01)

    Giurisprudenza che riconosce la possibilità che questioni relative alle modalità di attuazione della restituzione e all'individuazione del destinatario siano decise senza formalità ai sensi dell'art. 667, comma 4, quando riguardino beni sottoposti a sequestro; la Corte ha richiamato tale orientamento per precisare il presupposto fattuale necessario (sequestro/confisca).

Massime di principio

  • La procedura prevista dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. è applicabile solo quando il bene oggetto dell'istanza è sottoposto a sequestro o confisca; senza tale presupposto la controversia è di competenza civilistica.
  • Prima di attivare rimedi penali relativi a restituzione o modifica di titoli su beni, occorre verificare e documentare lo stato giuridico dei beni (sequestro/confisca); richiamare giurisprudenza relativa a beni confiscati è ininfluente se i beni non sono tali.
  • Le questioni tra società relative a titoli di proprietà, intestazioni e adempimento di contratti di comodato scaduti vanno normalmente trattate in sede civile; il ricorso alla giurisdizione penale quando non sussistono i presupposti può determinare l'inammissibilità e condanne alle spese.
  • Se si ritiene applicabile la procedura penale speciale, è utile fornire elementi nuovi e chiari che dimostrino l'esistenza del presupposto di competenza (es. provvedimenti di sequestro/confisca) e distinguere espressamente i precedenti giurisprudenziali invocati.
  • La mancata fissazione di udienza o contraddittorio può costituire motivo di censura procedurale solo se la procedura invocata richiede tali formalità; in assenza di applicabilità della procedura, il vizio non è rilevante.

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