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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8367/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva la nullità dell'ordinanza per violazione del diritto di difesa: Dimmito, tramite il difensore, aveva trasmesso per PEC il giorno antecedente l'udienza una istanza contenente sia una istanza di legittimo impedimento sia una richiesta espressa, a firma dell'interessato, di poter "presenziare all'udienza al fine di rendere dichiarazioni a suo favore"; il Tribunale aveva tuttavia ritenuto che non vi fosse alcuna richiesta di essere ascoltato e aveva respinto la domanda di rinvio, decidendo senza acquisire la dichiarazione personale del condannato

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che dagli atti risultava la richiesta personale del detenuto di partecipare (ritenuta ricadere nella previsione di cui all'art. 666, comma 4, c.p.p.), ha stabilito che la mancata concessione del rinvio richiesta è illegittima e ha dichiarato la nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 178, lett. c). L'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuovo esame alla luce del principio affermato

Norme richiamate

  • art. 666, comma 4, codice di procedura penale

    La Corte ha interpretato che la manifestazione di volontà del condannato a essere ascoltato, anche trasmessa tramite difensore e PEC, integra una istanza di partecipazione ai sensi di tale norma e non richiede formalismi particolari; se il condannato chiede di essere sentito il giudice deve valutare la richiesta e, se opportuno, disporre il rinvio

  • art. 178, lett. c), codice di procedura penale

    La Corte ha invocato questa previsione per dichiarare la nullità del provvedimento quando il rifiuto di accogliere la richiesta di partecipazione del condannato integra una lesione del diritto di difesa rilevante ai fini dell'annullamento

  • Cass. Sez. 1, n. 1913 del 23/10/2020 (Di Bari), Rv. 280299

    Richiamato il precedente secondo cui, nel procedimento di sorveglianza, l'assenza del condannato non impedisce il giudizio salvo che lo stesso non abbia previamente richiesto di essere sentito; la Corte ha confermato e applicato questo principio

Massime di principio

  • Nel procedimento di sorveglianza la comparizione personale del condannato non è in generale necessaria, ma se il condannato chiede espressamente di essere ascoltato il giudice deve considerare la richiesta e non può rigettarla senza motivazione: il diniego ingiustificato determina nullità
  • La richiesta di essere sentito può essere trasmessa tramite difensore e con mezzi telematici (PEC) e non richiede particolari formalismi purché risulti con chiarezza la volontà personale del detenuto
  • Il legittimo impedimento del condannato rileva ai fini del rinvio solo se accompagnato dalla domanda di essere sentito; l'impedimento fine a se stesso non impedisce automaticamente il prosieguo del procedimento
  • In caso di nullità per violazione del diritto di difesa il provvedimento va annullato e il giudice di merito deve riesaminare la domanda tenendo conto della richiesta di partecipazione dell'interessato
  • Il difensore, per evitare contestazioni, dovrebbe allegare agli atti copia chiara e firmata della istanza personale del detenuto e indicare esplicitamente la volontà di essere ascoltato

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