Cassazione Penale, Sentenza n. 38181/2025 del 24/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla difesa di El Aomari Said avendo l'atto di appello omesso, a pena di inammissibilità, la dichiarazione/elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio e il mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, essendo l'imputato giudicato in assenza. In cassazione la difesa deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 581 c.p.p. (commi 1-ter e 1-quater), sostenendo che la dichiarazione/elezione di domicilio e il mandato potessero essere rilasciati anche preventivamente e non necessariamente dopo la sentenza, richiamando l'evoluzione normativa e interpretativa successiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che, al tempo della presentazione dell'appello (applicando il regime previgente alla legge 9 agosto 2024, n.114), per l'imputato giudicato in assenza l'atto di impugnazione doveva essere corredato del mandato speciale ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio; nel caso concreto il mandato prodotto era anteriore alla sentenza (8/6/2021 vs sentenza 23/3/2023) e quindi non idoneo. La Corte ha richiamato la decisione delle Sezioni Unite n.13808/24-10-2024 (che ha chiarito l'ambito temporale di applicazione della disciplina e la possibilità di richiamare espressamente una dichiarazione di domicilio già versata in atti), ma ha osservato che nel caso mancava il mandato speciale successivo alla sentenza. Perciò la Corte d'appello aveva correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen. (commi 1-ter e 1-quater)
La Corte ha interpretato che, nella vigenza dei commi 1-ter e 1-quater, l'atto d'impugnazione proposto per un imputato giudicato in assenza deve essere corredato del mandato speciale ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e della dichiarazione/elezione di domicilio; tuttavia la Sezioni Unite hanno ammesso che la dichiarazione di domicilio può essere richiamata espressamente se già presente in atti.
legge 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. legge Nordio)
Ha abrogato il comma 1-ter e modificato il comma 1-quater introducendo che, dal 25/08/2024, non è più richiesto per le parti private e per il difensore il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità; per l'imputato giudicato in assenza rimane l'obbligo, per il difensore d'ufficio, di depositare il mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza.
Sezioni Unite, sent. n. 13808 del 24/10/2024
Hanno stabilito che la disciplina abrogata continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024 e che l'onere di deposito della dichiarazione/elezione di domicilio può essere assolto anche tramite richiamo espresso a precedente dichiarazione presente nel fascicolo, purché l'indicazione sia immediata e inequivoca.
art. 110 e art. 624-bis cod. pen.
Norme substantive in relazione alle quali il Tribunale di Treviso aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato (reati contestati in primo grado).
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria del ricorrente, poiché non è stata rilevata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Se l'imputato è stato giudicato in assenza, l'appello deve essere corredato del mandato speciale ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e della dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità (regime previgente all'abrogazione).
- Se la dichiarazione/elezione di domicilio è già presente negli atti, è possibile assolvere l'onere richiamandola espressamente e indicando in modo immediato e inequivoco dove notificare il decreto di citazione a giudizio.
- Occorre sempre verificare la normativa applicabile in base alla data di presentazione dell'impugnazione (principio tempus regit actum): le modifiche legislative entrate in vigore dopo la proposizione dell'impugnazione non incidono retroattivamente.
- Dopo l'entrata in vigore della legge 9/8/2024, n.114 (dal 25/08/2024) l'obbligo di deposito della dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità non riguarda più le impugnazioni proposte dalle parti private e dai difensori di fiducia, ma permane l'onere per il difensore d'ufficio, nel caso di imputato giudicato in assenza, di depositare mandato rilasciato dopo la sentenza.
- La mancata osservanza degli adempimenti formali prescritti dalla normativa processuale (con particolare riguardo a documenti necessari a pena di inammissibilità) può determinare la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione e l'imposizione di sanzioni e spese processuali; è quindi fondamentale controllare data e contenuto dei mandati e delle dichiarazioni di domicilio prima del deposito dell'atto.
- In caso di dubbio, il difensore dovrebbe allegare sia il mandato speciale (con data e indicazione di quando è stato rilasciato) sia la dichiarazione/elezione di domicilio nel fascicolo, o richiamarla espressamente nell'atto d'impugnazione, per evitare eccezioni di inammissibilità.
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