Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9004/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Motta ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva rigettato l'istanza di rescissione del giudicato relativa alla condanna pronunciata dal Tribunale di Perugia in data 25/07/2017. Il ricorrente deduceva carenza e illogicità della motivazione e violazione dell'art. 420-bis c.p.p., sostenendo che non aveva avuto effettiva conoscenza della celebrazione del giudizio perché il fax del suo difensore di fiducia era inidoneo a ricevere notifiche e il difensore era rimasto inerme; inoltre denunciava la celebrazione di 9 udienze con nove difensori d'ufficio nominati ex art.97 comma 1 c.p.p., in violazione dell'art.97 comma 4 c.p.p., il tutto impedendo la sua partecipazione e configurando un'ignoranza non imputabile a lui.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il malfunzionamento del fax sia eventualità di cui il difensore deve tempestivamente informare l'autorità e che la mancata perfezione della notifica per culpa del difensore non comporta nullità. Quanto alla pluralità di difensori d'ufficio, il motivo non era stato proposto in appello e quindi è inammissibile; inoltre la sostituzione irregolare del difensore d'ufficio determina nullità degli atti successivi solo se dimostra una concreta lesione del diritto di difesa, che il ricorrente non ha provato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo la quale grava sull'imputato l'onere di mantenere contatti informativi con il difensore: l'elezione di domicilio presso il difensore genera presunzione di conoscenza e fa venir meno l'ignoranza incolpevole richiesta per la rescissione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Era invocato dal ricorrente come norma violata per la presunta mancata conoscenza del processo; la Corte non ha ritenuto dimostrata la violazione alla luce della responsabilità del difensore e della presunzione di conoscenza derivante dall'elezione di domicilio presso il difensore

  • art. 97 cod. proc. pen.

    comma 1 e comma 4 (anche richiamati i commi 4 e 5)

    L'articolo disciplina la nomina del difensore d'ufficio; la sentenza precisa che la sostituzione irregolare del difensore d'ufficio determina nullità degli atti successivi solo in presenza di concreta lesione del diritto di difesa, onere che il ricorrente non ha dimostrato

  • art. 625-ter cod. proc. pen.

    Norma che regola la rescissione del giudicato; la Corte ha ricordato che per ottenere la rescissione è necessaria l'ignoranza incolpevole della celebrazione del processo, requisito che nel caso è risultato assente perché il ricorrente non ha mantenuto i contatti dovuti con il difensore

  • Massime giurisprudenziali richiamate

    Sez.2, n. 21831 del 09/04/2014 Baldassarri; Sez.4, n.1245 del 23/11/2017 Chitu; Sez.5, n.12445 del 13/11/2015; Sez.3, n.38513 del 22/06/2016

    La giurisprudenza consolidata afferma che il difensore deve comunicare tempestivamente eventuali cause che impediscano la regolarità delle notifiche (fax), che la negligenza del difensore non sempre determina nullità, e che l'imputato ha l'onere di tenere contatti informativi col difensore per non configurare ignoranza incolpevole

Massime di principio

  • La mancata ricezione di una notifica per malfunzionamento del fax del difensore non comporta automaticamente la nullità se il difensore non ha segnalato tempestivamente il problema; la responsabilità primaria spetta al difensore.
  • L'elezione di domicilio presso il difensore genera una presunzione di conoscenza degli atti processuali: chi elegge domicilio presso il difensore deve mantenere contatti periodici per informarsi sull'andamento del procedimento.
  • La rescissione del giudicato per mancata conoscenza della celebrazione del processo richiede ignoranza incolpevole: l'inerzia del difensore o la inidoneità degli strumenti di comunicazione possono non bastare se il difensore non ha adempiuto ai suoi obblighi e l'imputato non ha attivato controlli.
  • La sostituzione o pluralità di difensori d'ufficio non determina automaticamente la nullità degli atti: è necessaria la dimostrazione di una concreta lesione del diritto di difesa.
  • I motivi non proposti tempestivamente nel grado di giudizio competente (es. in appello) possono risultare inammissibili in Cassazione per mancata deduzione nelle sedi opportune.
  • Per evitare rischi processuali, il difensore di fiducia deve assicurare strumenti di contatto affidabili e comunicare subito eventuali malfunzionamenti; l'imputato dovrebbe verificare periodicamente lo stato del procedimento con il proprio difensore.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.