Sentenza n. 1323/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento del silenzio inadempimento formatosi sull'istanza di accesso agli atti avanzata dal ricorrente in data 9.04.2025; E PER LA DECLARATORIA della spettanza del diritto di accesso agli atti con conseguente condanna della P.A. all'ostensione dei documenti richiesti ed alla estrazione di copia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso ai contratti stipulati negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 con personale scolastico avente punteggio pari o inferiore a 17,85 per la figura di collaboratore scolastico
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, collaboratore scolastico inserito nelle graduatorie di istituto del personale ATA, aveva presentato il 9 aprile 2025 un'istanza di accesso agli atti per ottenere i contratti stipulati con personale avente punteggio pari o inferiore a 17,85 negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018. La richiesta era motivata dalla deduzione di un errato calcolo di titoli e servizi rilevanti per il suo inserimento nelle graduatorie del triennio 2014/2017 e dall'intenzione di verificare l'eventuale lesione della propria sfera giuridica, anche ai fini di un successivo giudizio risarcitorio. L'amministrazione aveva negato l'accesso ritenendo che l'eventuale lesione dovesse essere contestata attualmente agli organi competenti. Il ricorrente ha contestato tale diniego, sostenendo che l'accesso fosse funzionale alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante e non avesse carattere esplorativo o ispettivo.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di accesso. Ha ritenuto sussistente l'interesse diretto, concreto e attuale richiesto dall'art. 22 della legge n. 241/1990, poiché la documentazione era strumentale alla verifica dell'eventuale danno subito e all'esercizio di future azioni giudiziarie. Il Collegio ha escluso che la richiesta configurasse un controllo generalizzato sull'attività amministrativa. Ha inoltre affermato che anche gli atti di gestione del personale, pur avendo natura privatistica dopo la privatizzazione del pubblico impiego, restano soggetti ai principi di buon andamento e imparzialità e sono quindi accessibili agli interessati. Il diniego è stato annullato e l'amministrazione è stata condannata a esibire i contratti richiesti e a consentire l'estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido al pagamento di 500 euro, oltre accessori, mentre le spese sono state compensate con le restanti parti.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto
Il diritto di accesso è riconosciuto quando la richiesta è collegata a una situazione giuridicamente rilevante e risulta funzionale alla sua tutela, anche in vista di un eventuale successivo giudizio.
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
soggetti privati ... che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
Il ricorrente è soggetto legittimato perché la documentazione richiesta è concretamente collegata alla verifica dell'eventuale pregiudizio derivante dall'errata attribuzione del punteggio in graduatoria.
art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6, l. 241/1990
limitazioni giustificate dalla necessità di contemperare il diritto di accesso con altri interessi meritevoli di tutela
Il principio della massima ostensione incontra i limiti espressamente previsti dalla legge, che nel caso concreto non sono stati ritenuti applicabili.
art. 116 c.p.a.
La tutela giurisdizionale del diritto di accesso consente l'annullamento del diniego e l'ordine all'amministrazione di esibire i documenti e consentire l'estrazione di copia.
art. 97 Cost.
buon andamento e imparzialità dell'amministrazione
Anche gli atti di gestione del personale aventi natura privatistica restano assoggettati ai principi di buon andamento e imparzialità, che giustificano l'obbligo di trasparenza e il diritto di accesso degli interessati.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale sussiste quando il richiedente dimostra un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti; non è necessario che la lesione sia già stata definitivamente accertata.
- È legittima la richiesta di accesso a documenti funzionali alla verifica dell'esistenza e dell'entità di un possibile danno e alla valutazione dell'opportunità di promuovere un successivo giudizio, purché i documenti siano individuati e la richiesta non sia meramente esplorativa.
- La richiesta di documenti riferiti a specifici rapporti di lavoro e delimitata per periodo, categoria e soglia di punteggio non costituisce controllo generalizzato sull'attività amministrativa.
- Gli atti di gestione del personale delle amministrazioni, anche quando hanno natura privatistica, restano soggetti ai principi di buon andamento e imparzialità e possono formare oggetto di accesso da parte del soggetto titolare di un interesse qualificato.
- In presenza dei presupposti dell'accesso, il giudice amministrativo può annullare il diniego e ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti, con facoltà di estrazione di copia entro il termine stabilito nella decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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