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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15006/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di due avvisi di accertamento (anni 2006 e 2007) per maggiori imposte (IRPEF, IVA, IRAP) derivanti da: a) maggiori ricavi individuati su accertamenti bancari; b) recupero a tassazione di costi non documentati; c) imputazione di reddito da partecipazione ex art. 5 Tuir per la sua posizione di socio accomandatario (80%) nella Studio Aesse sas. Il contribuente denunciava, tra l'altro, difetto di motivazione, violazione del principio di capacità contributiva per presunta doppia imposizione, contestava la natura reddituale di movimentazioni con familiari e la mancata notifica degli avvisi societari nei suoi confronti (notificati mediante compiuta giacenza). In sede di merito le commissioni hanno deciso parzialmente ma non hanno integrato il contraddittorio con la società e con altri soci.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (violazione del contraddittorio/litisconsorzio necessario) e per questo motivo ha dichiarato la nullità delle sentenze di merito (CTP e CTR). La Corte ha disposto il rinvio alla Corte di giustizia di primo grado di Udine, in diversa composizione, affinché venga integrato il contraddittorio (nei confronti del socio accomandante, data l'estinzione della società) e la controversia sia dunque valutata con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. Gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale dell'Ufficio sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 5 TUIR (D.P.R. 22/12/1986 n. 917)

    Regola l'unitarietà dell'accertamento per le società di persone e l'automatica imputazione dei redditi ai soci proporzionalmente alla quota; da ciò deriva che le questioni inerenti l'accertamento sono comuni e impongono la partecipazione di società e soci al processo.

  • art. 14 d.lgs. 546/1992

    Stabilisce l'obbligo di integrazione del contraddittorio nei giudizi tributari quando vi sono più soggetti interessati (litisconsorzio necessario); la Corte ha richiamato l'obbligo di integrare il contraddittorio in presenza di controversie che riguardano elementi comuni tra società e soci.

  • art. 29 d.lgs. 546/1992

    Consente la riunione dei processi quando più procedimenti riguardano questioni connesse; è alternativa all'integrazione e rilevante per assicurare un processo unitario tra litisconsorti.

  • art. 59 comma 1 lett. b d.lgs. 546/1992

    Prevede che la Corte d'appello, ove accerti l'assenza di contraddittorio necessario, debba rimandare la causa al primo giudice per l'integrazione; la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare tale rimessione.

  • art. 333 ultimo comma c.p.c.

    Consente la rimessione della causa al giudice di primo grado per integrare il contraddittorio; la Corte ha disposto l'annullamento con rinvio in base a questa norma per garantire l'integrazione.

  • art. 7 comma 1 legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e art. 40 D.P.R. n. 600/1973

    Riferite dal ricorrente in relazione alla conoscenza effettiva degli avvisi societari (notificati mediante compiuta giacenza). La Corte ha ritenuto assorbite tali questioni dopo aver accolto il motivo sul contraddittorio, senza decidere nel merito sull'effettiva conoscenza.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Norma richiamata riguardo alla regolamentazione delle spese di lite; la questione è stata assorbita dalla decisione sulla nullità per contraddittorio non integro e sarà valutata al rinvio.

  • art. 32 D.P.R. n. 600/1973 e art. 2697 c.c.

    Norme richiamate dall'Ufficio nel ricorso incidentale (onere della prova e esclusione del recupero per movimentazioni con familiari); la Corte le ha ritenute assorbite dall'accoglimento del primo motivo principale e non le ha esaminate nel merito.

Massime di principio

  • Quando un accertamento riguarda società di persone, la contestazione interessa di regola la società e i singoli soci: tali soggetti costituiscono un litisconsorzio necessario e devono essere parte del processo, salvo questioni esclusivamente personali.
  • Se il processo si svolge senza la partecipazione dei litisconsorti necessari, la pronuncia è affetta da nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado; il giudice di merito o di appello deve ordinare l'integrazione del contraddittorio o la riunione dei procedimenti.
  • La cancellazione della società dal registro delle imprese non elimina la necessità di coinvolgere i soci: i rapporti obbligatori si trasferiscono ai soci e la legittimazione processuale può subentrare nei loro confronti.
  • Se il giudice d'appello rileva l'assenza del contraddittorio necessario, deve rimandare la causa al primo grado per consentire l'integrazione (art. 59 d.lgs. 546/1992); in mancanza, la Cassazione annullerà e disporrà il rinvio.
  • Questioni procedurali (notifiche, conoscenza degli avvisi, onere della prova) possono risultare assorbite se la Corte decide sulla nullità per contraddittorio non integro; tuttavia tali questioni dovranno essere affrontate dopo la regolare integrazione delle parti.
  • Per il contribuente: sollevare tempestivamente l'eccezione di litisconsorzio necessario o richiedere l'integrazione/riunione processuale quando l'accertamento incide su posizioni societarie e personali. Per l'Ufficio: verificare e integrare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti prima della decisione di merito.

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