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Sentenza

Sentenza n. 11506/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l’OTTEMPERANZA per l’esecuzione della Sentenza n. 804/2023 del 23.02.2023 della Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, NRG 2515/2021, esecutiva e munita della relativa formula in data 27/02/2023, notificata tramite PEC in data 28.02.2023, passata in giudicato, nella quale gli istanti figurano come difensori antistatari del sig. Orefice Maurizio

Giustizia amministrativa202505560

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite distratte in favore dei difensori antistatari

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori antistatari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, esecutiva e munita di formula esecutiva, con la quale il Ministero era stato condannato al pagamento delle spese del grado di appello, liquidate in euro 3.900,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Hanno dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito, ma non ha fornito chiarimenti o indicazioni circa l'avvenuta esecuzione del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., l'ottemperanza può essere proposta per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e che, quando il titolo proviene dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio ha carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo deve limitarsi ad accertare il comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione, senza integrare il contenuto della sentenza né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché i ricorrenti avevano allegato l'inadempimento e il Ministero non aveva fornito elementi comprovanti la corretta esecuzione, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 90 giorni dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione. Ha escluso, allo stato, la condanna al pagamento di penalità di mora, ritenendola eventualmente proponibile in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

    La disposizione consente di promuovere l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo anche per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, imponendo all'Amministrazione di conformarsi al titolo giudiziale.

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato implicitamente dalla pronuncia attraverso la nomina del commissario ad acta e l'ordine di esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando il debitore è una pubblica amministrazione.
  • Quando l'ottemperanza riguarda una sentenza civile resa dal giudice del lavoro, il giudizio amministrativo ha natura meramente esecutiva: il giudice verifica l'inadempimento o l'elusione del giudicato, senza poter integrare il contenuto del titolo o svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, a fronte della mancata produzione da parte dell'Amministrazione di chiarimenti o elementi sulla corretta esecuzione del titolo, è sufficiente a giustificare l'ordine giudiziale di provvedere.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di perdurante inadempimento.
  • La penalità di mora non deve essere applicata quando non ne ricorrono attualmente i presupposti, restando possibile una successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza oltre il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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