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Sentenza

Sentenza n. 11085/2026 - Roma, Sezione 4B

per l’annullamento del decreto ministeriale, datato 21 dicembre 2022, di rigetto del ricorso gerarchico avverso il provvedimento prefettizio di respingimento dell’istanza di revisione del decreto di divieto detenzione armi (emesso dal Prefetto della provincia di Brescia) notificato in data 29 dicembre 2022 – prot. n.-OMISSIS- – Ministero dell’interno – Ufficio per gli affari di polizia amministrativa e sociale; di ogni altro atto connesso e/o presupposto, anche non noto o non notificato al ricorrente, con espressa riserva di motivi aggiunti e/o integrativi;

Giustizia amministrativa202304622

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico contro il diniego prefettizio di revisione della revoca del titolo per la detenzione di armi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 21 dicembre 2022, notificato il 29 dicembre 2022, con cui era stato respinto il ricorso gerarchico contro il provvedimento del Prefetto di Brescia che aveva negato la revisione del divieto di detenere armi. Ha dedotto, anzitutto, l’erroneità del bilanciamento degli interessi, sostenendo di essere estraneo ai fatti di reato segnalati e che le vicende giudiziarie, riconducibili in larga parte alla separazione dall’ex moglie, si erano concluse in senso favorevole. Ha inoltre denunciato la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità propri dei provvedimenti di polizia e, infine, la lesione del diritto all’oblio, poiché l’amministrazione avrebbe utilizzato circostanze per le quali era stata chiesta la de-indicizzazione ai sensi dell’art. 64-ter disp. att. c.p.p.

La decisione

Il TAR ha respinto congiuntamente i tre motivi, ritenendoli infondati. Il possesso e la detenzione di armi non costituiscono un diritto assoluto, ma un’eccezione al divieto generale di andare armati. Il potere di vietare o negare la detenzione ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e consente all’amministrazione di formulare una valutazione prognostica sul possibile abuso delle armi sulla base di elementi concreti. A tal fine possono essere considerati precedenti penali e di polizia anche se i relativi procedimenti si sono conclusi senza condanna, poiché l’amministrazione conserva autonomia di valutazione rispetto agli esiti penali. Nel caso concreto, la precedente revoca della licenza risaliva al 2011 e, nel periodo successivo, il ricorrente era stato destinatario di numerosi deferimenti per diversi reati. Il Collegio ha valorizzato la conflittualità con l’ex coniuge e i figli, i dissidi economici e la difficile convivenza, ritenendoli elementi idonei a dimostrare il pericolo di abuso delle armi, anche se alcune condotte non avevano integrato i reati contestati o i procedimenti si erano conclusi con assoluzione o prescrizione. L’ultimo deferimento risaliva al 2019, mentre l’istanza di riesame era stata presentata nell’agosto 2021, sicché i fatti non erano ritenuti risalenti. Il bilanciamento tra l’interesse individuale alla detenzione delle armi e la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici è stato giudicato ragionevole e proporzionato. È stata inoltre esclusa la rilevanza dell’art. 64-ter disp. att. c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022 ed entrato in vigore il 30 dicembre 2022, dopo l’adozione dei provvedimenti impugnati. Spese compensate per la mancata produzione di memoria difensiva da parte dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 11 T.U.L.P.S.

    Il provvedimento di divieto o diniego relativo alla detenzione di armi può fondarsi su una valutazione preventiva dell’affidabilità del soggetto e del pericolo di abuso, senza avere natura sanzionatoria.

  • art. 697 c.p.

    La vicenda relativa alla detenzione illecita di armi e munizioni è stata considerata dall’amministrazione quale elemento della complessiva valutazione di affidabilità.

  • art. 388 c.p.

    I deferimenti per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria sono stati valutati nel contesto della conflittualità familiare e dei dissidi economici.

  • art. 572 c.p.

    Le condotte oggetto del procedimento per maltrattamenti sono state ritenute valutabili ai fini dell’affidabilità, anche a fronte dell’assoluzione penale.

  • art. 612-bis c.p.

    Le condotte contestate come atti persecutori sono state considerate rilevanti nella valutazione amministrativa del rischio di abuso delle armi, indipendentemente dalla mancata condanna.

  • art. 64-ter disp. att. c.p.p.

    La disposizione sul diritto all’oblio e sulla de-indicizzazione non è stata ritenuta applicabile ai provvedimenti adottati prima della sua entrata in vigore.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    La disciplina che ha introdotto l’art. 64-ter disp. att. c.p.p. è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, dopo l’adozione dei decreti impugnati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il possesso e la detenzione di armi non costituiscono un diritto assoluto, ma un’eccezione al generale divieto di andare armati; l’autorità di pubblica sicurezza può quindi subordinare il rilascio o il mantenimento del titolo alla piena affidabilità del richiedente.
  • Il divieto o il diniego della detenzione di armi ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria: è sufficiente una valutazione prognostica del pericolo di abuso fondata su elementi concreti, senza necessità di un definitivo accertamento di responsabilità penale, civile o amministrativa.
  • Nella valutazione dell’affidabilità possono essere considerati precedenti penali e di polizia anche quando i procedimenti si siano conclusi con assoluzione, archiviazione o prescrizione, poiché l’amministrazione può apprezzare autonomamente i fatti ai fini di prevenzione dell’abuso delle armi.
  • Una situazione di persistente conflittualità familiare, accompagnata da dissidi economici, frizioni nella relazione con l’ex coniuge o con i figli e da una pregressa convivenza problematica, può costituire elemento concreto idoneo a fondare il giudizio prognostico di pericolo di abuso delle armi.
  • Nel bilanciamento tra l’interesse individuale alla detenzione delle armi e la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, l’amministrazione può accordare prevalenza a queste ultime esigenze quando la valutazione di inaffidabilità sia sorretta da elementi concreti e non risalenti.
  • Una disciplina sopravvenuta in materia di diritto all’oblio e de-indicizzazione non può essere invocata per invalidare provvedimenti amministrativi adottati anteriormente alla sua entrata in vigore.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoPrincipio di legalità e tipicità

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