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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23852/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

La controversia trae origine dall’impugnazione di avvisi di addebito emessi per crediti contributivi/previdenziali. In primo grado il tribunale aveva dichiarato prescritti alcuni crediti iscritti a ruolo; la corte d’appello, su impugnazione principale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e con parziale accoglimento dell’incidentale, aveva riformato solo in parte la decisione, dichiarando non dovute per prescrizione le somme riportate in due avvisi di addebito e confermando per il resto. Il soccombente propone ricorso per cassazione con due motivi: con il primo denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 81 c.p.c. e dell’art. 360, n. 4, c.p.c., sostenendo che la corte d’appello avrebbe dovuto rilevare d’ufficio il difetto di legittimazione ad causam dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione a proporre appello avverso una decisione che riguardava il merito della pretesa contributiva e la prescrizione dei crediti, materia nella quale la legittimazione spetta al solo ente impositore/previdenziale; con il secondo motivo contesta la regolazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo. Rileva che, in materia di riscossione di crediti previdenziali, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non è legittimata né ha interesse a impugnare nel merito la decisione sulla prescrizione della pretesa contributiva, poiché la legittimazione a contraddire spetta solo all’ente previdenziale. Accerta inoltre che, non essendo stata impugnata sul punto la pronuncia di primo grado dell’INPS, si era formato il giudicato interno sulla prescrizione. Ne consegue che l’appello principale non poteva essere proposto; essendo tardivo, l’appello incidentale resta travolto e inefficace. La sentenza impugnata è quindi cassata senza rinvio perché l’appello era improponibile. Le spese del giudizio di legittimità e dell’appello sono integralmente compensate tra le parti costituite; restano ferme quelle del primo grado.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    Nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge; il difetto di legittimazione ad causam integra un vizio rilevabile d’ufficio, salvo giudicato interno.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorrente lo invoca per denunciare la nullità della sentenza per error in procedendo derivante dal mancato rilievo del difetto di legittimazione dell’appellante.

  • art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999

    In materia di riscossione di crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire sul merito della pretesa contributiva spetta al solo ente impositore/previdenziale.

  • art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209 del 2002 conv. in L. n. 265 del 2002

    Richiamato quale norma modificativa dell’art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, nel senso della legittimazione esclusiva dell’ente previdenziale.

  • art. 39, d.lgs. n. 112 del 1999

    La Corte esclude che tale disposizione introduca deroghe alla legittimazione esclusiva dell’ente previdenziale nel contenzioso sul merito della pretesa contributiva.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato solo per il deposito dell’ordinanza all’esito della camera di consiglio.

  • art. 382 c.p.c.

    Fondamento della cassazione senza rinvio quando l’appello non poteva essere proposto.

Massime di principio

  • Nel contenzioso relativo al merito della pretesa contributiva iscritta a ruolo, la legittimazione a contraddire spetta esclusivamente all’ente previdenziale titolare del credito, mentre l’agente della riscossione resta estraneo alla questione sostanziale.
  • L’agente della riscossione non ha legittimazione né interesse a impugnare una sentenza che abbia deciso sulla prescrizione o sulla sussistenza del debito contributivo, quando il giudizio non riguardi vizi propri degli atti esecutivi o della riscossione.
  • Il difetto di legittimazione ad causam è un error in procedendo rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in cassazione, salvo che sulla questione si sia formato un giudicato interno.
  • Se una specifica statuizione di primo grado su una questione non viene impugnata dalla parte legittimata, si forma giudicato interno e la relativa questione non può essere rimessa in discussione da un soggetto privo di legittimazione ad impugnare.
  • Quando l’appello era radicalmente improponibile per difetto di legittimazione dell’appellante, la cassazione avviene senza rinvio; l’eventuale appello incidentale tardivo resta travolto e inefficace.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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