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Sentenza

Sentenza n. 138/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di rigetto n. -OMISSIS- adottato dalla Questura della Provincia di Bergamo in data 24.03.22 e notificato il 3.06.2022, con il quale è stata rigettata l'istanza tesa all'ottenimento del rinnovo del permesso di soggiorno.

Giustizia amministrativa202200674

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dalla Questura di Bergamo, deducendo l’errata interpretazione e applicazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 e l’insussistenza di pericolosità sociale. In particolare, ha lamentato che l’amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato le note degli educatori del centro di accoglienza relative al percorso di recupero e reinserimento sociale intrapreso, con un significativo cambiamento di condotta dalla fine del 2019, rispetto a precedenti episodi riconducibili a cattive frequentazioni. Il diniego era motivato dalla presenza di due condanne penali, per rapina tentata con lesioni personali e per furto aggravato, nonché dalla commissione documentata di plurimi comportamenti pericolosi.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure. Ha rilevato che la Questura aveva esaminato le note degli educatori e le deduzioni prodotte nella fase procedimentale, ma ha correttamente attribuito rilievo ostativo alle condanne per i reati indicati. In particolare, il delitto di rapina, anche tentata, rientra tra i reati elencati dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998 e costituisce causa automaticamente ostativa alla permanenza dello straniero e al rinnovo del permesso di soggiorno, precludendo la discrezionalità dell’amministrazione quando, come nel caso esaminato, non risultino significativi vincoli affettivi con il Paese ospitante. Le circostanze relative al percorso di recupero sociale non sono quindi idonee a superare l’effetto ostativo della condanna. Le spese della fase di merito sono state compensate, con salvezza delle statuizioni relative alla fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    I reati ivi elencati, tra cui la rapina anche tentata secondo la decisione, hanno efficacia automaticamente ostativa alla permanenza in Italia dello straniero e vincolano il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno, in assenza di significativi vincoli affettivi con il Paese ospitante.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    È richiamato dal ricorrente quale parametro sulla valutazione della pericolosità sociale, ma la decisione non ne sviluppa un’autonoma interpretazione, ritenendo decisivo l’effetto ostativo dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La condanna per un reato incluso nell’elenco dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998 può costituire causa automaticamente ostativa alla permanenza dello straniero e al rinnovo del permesso di soggiorno, con conseguente vincolo dell’attività decisoria della Questura.
  • Quando opera l’effetto ostativo automatico previsto dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998 e non risultano significativi vincoli affettivi dello straniero con il Paese ospitante, la Questura non dispone di un margine discrezionale per superare il diniego sulla base di elementi favorevoli di reinserimento sociale.
  • La valutazione amministrativa delle deduzioni procedimentali relative al percorso di recupero dello straniero non impone il rinnovo del permesso quando permane una condanna automaticamente ostativa ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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