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Sentenza

Sentenza del 23/01/2019 n. 1789 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contestava due avvisi di rettifica dell'accertamento con cui l'Agenzia delle dogane aveva rideterminato il valore doganale di capi di abbigliamento in transito, recuperando maggiori dazi e IVA. La contestazione riguardava, in particolare, l'assenza di un adeguato contraddittorio preventivo, la violazione delle garanzie procedurali previste dall'art. 181-bis del Reg. CEE n. 2454/1993 e l'uso del sistema M.E.R.C.E. per determinare il valore delle merci, senza applicare correttamente la sequenza sussidiaria dei criteri prevista dagli artt. 29, 30 e 31 del codice doganale comunitario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi, ha rigettato il quarto e il quinto e ha accolto i motivi sesto, ottavo, nono e decimo. Ha ritenuto erronea la conclusione della CTR secondo cui la pendenza di indagini penali esonerasse l'Amministrazione dall'applicare le regole sulla determinazione del valore doganale e le garanzie del contraddittorio. Anche in presenza di una possibile frode, l'Amministrazione deve rispettare la procedura prevista, motivare i dubbi sul valore dichiarato, consentire al contribuente di fornire informazioni e applicare in ordine gerarchico i criteri degli artt. 29, 30 e 31. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • Reg. CEE n. 2913/1992, artt. 29, 30 e 31

    Il valore in dogana deve essere determinato secondo una sequenza sussidiaria di criteri, partendo dal valore di transazione e passando ai metodi successivi solo quando quello precedente non sia utilizzabile.

    Il valore di transazione, corrispondente al prezzo effettivamente pagato o da pagare, è il criterio prioritario. L'Amministrazione può discostarsene solo in presenza di fondati dubbi persistenti, dopo il contraddittorio, e deve poi applicare i criteri alternativi nell'ordine previsto, evitando valori arbitrari o fittizi.

  • Reg. CEE n. 2454/1993, art. 181-bis, par. 2

    In presenza di fondati dubbi sul fatto che il valore dichiarato rappresenti l'importo totale pagato o da pagare, l'autorità deve chiedere informazioni complementari e consentire all'interessato di esprimere il proprio punto di vista.

    La garanzia del contraddittorio è necessaria anche quando l'Amministrazione utilizzi dati statistici o valori di merci similari per superare il valore dichiarato.

  • D.Lgs. n. 374/1990, art. 11

    In materia doganale opera una disciplina speciale di contraddittorio amministrativo, distinta dalla disciplina generale dell'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente.

  • Legge n. 212/2000, art. 7

    L'avviso è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestarne efficacemente esistenza e importo. È ammessa la motivazione per relationem se l'atto richiamato è già conosciuto o se il suo contenuto essenziale è riprodotto nell'avviso.

  • Reg. CEE n. 2913/1992, art. 78

    Consente la revisione dell'accertamento doganale, ma tale potere deve essere esercitato nel rispetto delle regole sostanziali e procedurali sulla determinazione del valore in dogana.

  • Art. 2909 c.c.

    Il giudicato vincola le parti e il giudice, ma le censure relative alla sua violazione devono individuare concretamente la ratio decidendi e il contenuto della decisione asseritamente intangibile.

Massime di principio

  • La presenza di una possibile frode o di un procedimento penale non consente automaticamente all'autorità doganale di ignorare le regole ordinarie di determinazione del valore in dogana.
  • Prima di disconoscere il valore dichiarato, l'Amministrazione deve avere dubbi fondati, comunicarli al contribuente, chiedere documenti o chiarimenti e concedere un termine ragionevole per replicare.
  • I criteri di valutazione doganale sono gerarchici: si parte dal valore di transazione e si passa a merci identiche o similari e agli altri criteri solo se quelli precedenti non sono applicabili.
  • Un database statistico può costituire un elemento per formulare dubbi, ma non giustifica da solo una rettifica automatica né può trasformarsi in un valore arbitrario o fittizio.
  • La violazione del contraddittorio comporta l'annullamento dell'atto quando il contribuente dimostri che avrebbe potuto fornire elementi potenzialmente idonei a incidere sull'esito del procedimento.
  • Un avviso doganale può essere motivato per relationem, purché il contribuente conosca già l'atto richiamato oppure l'avviso ne riporti gli elementi essenziali necessari per comprendere e contestare la pretesa.

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