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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6758/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per errore materiale o di fatto proposto da Mauro Donzelli avverso la sentenza della Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la sentenza di condanna della Corte di Appello di Ancona. Il ricorrente deduce tre profili di errore: (1) errore materiale nel riferimento al Tribunale di Ancona anziché al Tribunale di Macerata e affermazione non corrispondente alla realtà che Donzelli "operava direttamente sul conto della società effettuando bonifici in favore proprio e di soggetti terzi"; (2) errore di fatto nell'affermare che le gravi omissioni contabili avrebbero celato attività distrattive poste in essere anche direttamente dall'imputato, quando per talune condotte vi fu assoluzione in sede di merito; (3) errore nel ritenere che le operazioni mal contabilizzate fossero esclusivamente rifinanziamenti ai debitori o restituzioni al socio, escludendo che alcune pagassero fornitori (operazioni lecite), con conseguente vizio nella valutazione del dolo. Il ricorso invoca, in sostanza, che la Corte di cassazione si sia basata su un quadro fattuale difforme e che vi sia stata una valutazione errata/omissiva dei fatti rilevanti.

La decisione

Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. sia uno strumento di portata molto limitata volto a correggere esclusivamente svisti materiali o fatti incontrovertibilmente errati, e non a ottenere una rivalutazione di fatti o valutazioni probatorie. Le censure proposte da Donzelli sono state considerate non decisive: il riferimento al Tribunale errato è irrilevante per il giudizio; le argomentazioni della Corte di cassazione erano fondate su un complesso esame motivazionale che non può essere vanificato dall'estrapolazione di singole frasi; le critiche attengono soprattutto a valutazioni di merito o a ricostruzioni probatorie, il che esula dalla disciplina dell'errore materiale o di fatto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Strumento eccezionale limitato a correggere errori materiali o fatti incontrovertibilmente falsi o omissioni di motivazione dovute a evidente svista; non è utilizzabile per rivalutazioni di merito o per contestare valutazioni probatorie

  • r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, comma 3

    art. 216, terzo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    Norma di diritto fallimentare relativa alla fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione/preferenziale, richiamata per ricostruire le qualifiche di reato contro cui era diretto il giudizio di merito

  • Sez. U. n. 16103 del 27/03/2002 (Basile)

    Sez. U. n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283

    Giurisprudenza di legittimità che delimita l'ambito applicativo dell'art. 625-bis: l'errore di fatto rilevante è quello che derivi da una vera e propria svista materiale o dalla supposizione di un fatto la cui falsità risulti incontrovertibilmente accertabile

  • Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022 (Spadini)

    Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini Rv. 283667

    Principio che rende inammissibile il ricorso straordinario quando l'errore lamentato sia di natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito

  • Corte cost., sentenza n. 186 del 2000

    Corte cost., sent. n. 186 del 2000

    Richiamata con riferimento ai criteri per la determinazione dell'eventuale esenzione da condanna alle spese/sanzioni connesse all'inammissibilità; qui utilizzata per giustificare l'obbligo di pagamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è rimedio eccezionale e va usato solo per correggere errori materiali evidenti o fatti la cui falsità sia incontrovertibile; non può essere usato per ottenere una nuova valutazione delle prove o del merito
  • La mera indicazione di inesattezze formali (es. errata indicazione del nome del tribunale) è irrilevante se non è decisiva ai fini della decisione impugnata
  • L'estrapolazione di singole frasi dal contesto motivazionale della sentenza per sostenere un errore di fatto è insufficiente: occorre dimostrare che lo svista abbia inciso concretamente e decisivamente sulla decisione
  • Le censure che mirano a criticare la valutazione delle prove o la correttezza della motivazione del giudice di merito sono, di norma, inammissibili con il rimedio di cui all'art. 625-bis e devono essere rivolte tramite gli strumenti ordinari di impugnazione previsti o tramite la revisione se ne ricorrono i presupposti
  • In caso di ricorso straordinario manifestamente inammissibile è prevedibile la condanna del ricorrente alle spese e a contributi/ammende; pertanto è consigliabile valutare con attenzione la sussistenza dei rigidi presupposti prima di proporre il rimedio

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