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Ordinanza

Ordinanza n. 2703/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV REGISTRO UFFICIALE U. 0055340 del 2 marzo 2026, con il quale è stata rigettata l’istanza n. 43557 presentata dal ricorrente in data 16 aprile 2025 acquisita al protocollo n.16423 il 17 aprile 2025 ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato;

Giustizia amministrativa202603796

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo spagnolo di specializzazione su posto di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale con cui è stata rigettata l’istanza di riconoscimento, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. In sede cautelare, sono state contestate le ragioni ostative fondate sull’asserita natura non abilitante del titolo e sull’inidoneità dello stesso. Il TAR ha rilevato, a un primo e sommario esame, che le argomentazioni relative all’assenza di natura abilitante del titolo risultano già risolte dall’Adunanza plenaria nelle sentenze nn. 18-22 del 2022. Ha inoltre ritenuto che la motivazione sull’inidoneità del titolo debba essere rigorosa e preceduta dall’acquisizione della documentazione necessaria, anche mediante interlocuzione con l’istante secondo la disciplina dell’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007 e dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. Ai fini del periculum, è stato considerato anche il contratto di insegnamento sul sostegno svolto dal ricorrente, con scadenza il 30 giugno 2026.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, confermando il precedente decreto cautelare n. 1996/2026 e sospendendo l’efficacia del provvedimento ministeriale impugnato fino alla scadenza del contratto di insegnamento, ossia fino al 30 giugno 2026. Il fumus è stato ravvisato nella necessità di una motivazione rigorosa sull’inidoneità del titolo e nel rispetto dell’interlocuzione procedimentale, nonché nel superamento, da parte dell’Adunanza plenaria, delle obiezioni relative alla natura non abilitante del titolo. Il periculum è stato riconosciuto in relazione alla posizione lavorativa del ricorrente e alla scadenza del contratto di insegnamento. La trattazione di merito è stata fissata per il 3 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007

    Disciplina la procedura di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in Spagna, oggetto dell’istanza del ricorrente.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    Richiede, secondo il TAR, l’acquisizione della documentazione necessaria e un’adeguata interlocuzione nell’ambito della valutazione dell’idoneità del titolo.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Impone il rispetto del contraddittorio procedimentale mediante interlocuzione con l’istante prima dell’adozione del provvedimento sfavorevole.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la concessione della tutela cautelare, ritenuta sussistente in ragione del fumus e del periculum valutati nella fase sommaria.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di un titolo di specializzazione conseguito in uno Stato membro dell’Unione europea, l’amministrazione non può fondare il diniego sulla mera assenza di natura abilitante del titolo quando tale obiezione sia stata già superata dalla giurisprudenza dell’Adunanza plenaria.
  • La valutazione dell’inidoneità di un titolo estero deve essere sorretta da una motivazione rigorosa, fondata sull’acquisizione della documentazione necessaria e su una concreta verifica delle caratteristiche del titolo.
  • Prima di adottare un diniego di riconoscimento, l’amministrazione deve assicurare l’interlocuzione con l’istante, mediante l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007 e dall’art. 10-bis l. n. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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