Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1334/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 399/2025 del Tribunale di Rimini, del 23.9.2025.

Giustizia amministrativa202600273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, inizialmente, della sentenza n. 399/2025 del Tribunale di Rimini

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto, in data 16 febbraio 2026, ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 399/2025 del Tribunale di Rimini, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini dell'esecuzione dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero non si è costituito. Successivamente alla proposizione del ricorso, con adempimento del 18 marzo 2026, il Ministero ha eseguito la sentenza. La ricorrente ha quindi comunicato l'avvenuto adempimento e ha insistito per la liquidazione delle spese del giudizio.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell'intervenuto adempimento e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi 1.500 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    L'intervenuta integrale soddisfazione della pretesa dopo la proposizione del ricorso comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Le spese sono poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione adempie integralmente alla pretesa azionata in giudizio dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., anziché pronunciarsi sull'esecuzione nel merito.
  • L'adempimento sopravvenuto alla proposizione del ricorso non esclude la regolazione delle spese: queste possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando che la necessità del giudizio è stata determinata dall'inadempimento iniziale.
  • In caso di cessata materia del contendere conseguente all'adempimento dell'amministrazione, il giudice può disporre la restituzione del contributo unificato e la distrazione delle spese liquidate in favore del difensore antistatario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.